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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO _ L.3.2012_TRASCRIZIONE BENE COMPROPRIETA'

  • Stefania Sandri

    CASTEGGIO (PV)
    17/12/2019 11:38

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO _ L.3.2012_TRASCRIZIONE BENE COMPROPRIETA'

    Buongiorno

    in una procedura di liquidazione del patrimonio, unico bene è un immobile al 50% della ex moglie e al 50% dell' ex marito (mutuo ed ipoteca cointestato). Si tratterebbe di una comproprietà in quanto ora i coniugi sono divorziati. Solo la ex moglie ricorre alla procedura.

    Venderei l'immobile al 100% in quanto già in sede di presentazione della domanda di liquidazione si aveva l'autorizzazione dell'ex marito alla disposizione e vendita del bene immobile.

    DOMANDA: la trascrizione va effettuata sul 50% dell'immobile o sul 100% ed a carico di entrambi o solo di chi è ricorso alla procedura?

    DOMANDA: IN CASO DI VENDITA IL 50% deve essere versato all'ex marito oppure si attua una procedura per cui anche questo 50% può essere oggetto di, per così dire, riparto nell'ambito della liquidazione del patrimonio?

    Grazie
    Stefania
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/12/2019 21:03

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO _ L.3.2012_TRASCRIZIONE BENE COMPROPRIETA'

      Una cosa è la contitolarità nel debito verso la banca, che vincola i due ex coniugi solidalmente, altro è la comproprietà che rimane, anche in presenza del mutuo e dell'ipoteca, immutata nelle rispettive quote, per cui ancora oggi il marito è comproprietario dell'immobile al 50% e la moglie dell'altro 50%. Quest'ultima, che è la parte che ha avuto accesso alla liquidazione patrimoniale, può disporre soltanto della sua quota ed in tanto lei può vendere il mobile per intero in quanto il marito ne ha autorizzato la vendita (dovrebbe trattarsi di una procura a vendere da farsi per iscritto con firma autenticata).
      tanto comporta, venendo alle sue domande, che la trascrizione va fatta solo sulla quota della signora e che, in caso di vendita la procedura può acquisire soltanto la quota del 50% del netto ricavato (detratte cioè le spese) di competenza della signora e l'altro residuo andrebbe consegnato al marito. Tuttavia, poiché anche quest'ultimo ha contratto il mutuo che grava su entrambi e il bene è ipotecato a garanzia del marito, dovrebbe essere agevole trovare un accordo che consenta di destinare l'intero ricavato al pagamento del creditore ipotecario, nel rispetto, ovviamente della cause di prelazione; ad esempipo tenendo seoarato il ricavto di competenza del marito e quando si paga il creditore ipotecario farlo con danaro di entrambi, in modo da evitare regressi.
      Zucchetti SG Srl