Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Esecuzione immobiliare e Liquidazione controllata del patrimonio

  • Giuseppe Labricciosa

    PESCARA
    17/10/2025 10:22

    Esecuzione immobiliare e Liquidazione controllata del patrimonio

    Buongiorno, oggetto della discussione riguarda la contemporaneità delle due procedure indicate in oggetto.

    Il creditore procedente(in virtù di un pignoramento) ha attivato la procedura di esecuzione immobiliare su beni immobili. E' stato esperito il primo tentativo di vendita , andato deserto.
    Nelle mora, I proprietari hanno presentato ricorso per accedere alla liquidazione controllata del patrimonio (che consiste nei beni oggetto di esecuzione immobiliare);ponendo i loro beni immobili quali attivo da liquidate per soddisfare i creditori; è stata emessa sentenza di apertura della liquidazione controllata e nomina di un liquidatore

    é stata chiesta la sospensione della procedura di esecuzione, rigettata dal GE in quanto il creditore intervenuto è un creditore fondiario art 41 TUB (non il procedente ), il delegato sta quindi procedendo con il secondo esperimento di vendita.

    In caso di vendita dei beni immobili,1) il ricavato della stessa verrà fatta confluire nell'attivo della liquidazione controllata automaticamente oppure il liquidatore deve intervenire nella esecuzione affinchè possa procedere con l'acquisizione dell'importo di vendita? 2) l'intero importo della vendita viene acquisito alla liquidazione oppure il fondiario mantiene i diritti indicati nel 41 TUB quindi solo una parte del ricavato della vendita verrebbe acquisita?3) il delegato alle vendite ha qualche obbligo in merito alla Sentenza di apertura della liquidazione controllata?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/10/2025 13:22

      RE: Esecuzione immobiliare e Liquidazione controllata del patrimonio

      Per rispondere alla domanda dobbiamo premettere che il rapporto tra liquidazione controllata e procedura esecutiva individuale è identico a quello che intercorre tra liquidazione giudiziale ed esecuzione forzata.
      Ciò in forza del rinvio all'art 150 c.c.i.i. compiuto dall'art. 270, comma 5 c.c.i.i.
      Questa identità di rapporti non muta neanche quando la procedura esecutiva sia stata iniziata, o veda l'intervento, di un creditore fondiario. A tale ultimo proposito ricordiamo che Cass., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914, ha ritenuto che anche in occasione dell'apertura della liquidazione controllata il creditore fondiario possa iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale, a norma dell'art. 41 TUB.
      Orbene, ai sensi dell'art. 41 TUB l'esecuzione per credito fondiario, in deroga all'art. 150 c.c.i.i. prosegue anche in caso di liquidazione giudiziale del debitore, salva la possibilità di intervento del curatore. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
      Quindi, in presenza di credito fondiario, la procedura esecutiva non solo prosegue, ma il credito della banca viene comunque soddisfatto, assegnandosi alla curatela solo la somma che sopravanza all'assegnazione.
      Va tuttavia precisato che, affinché il creditore fondiario possa provvisoriamente ricevere quanto dovutogli (in via ipotecaria) dalla procedura esecutiva è necessario che si sia insinuato al passivo (così Cass., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572, Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377.
      Quindi, tanto nella liquidazione giudiziale, quanto nella liquidazione controllata, il creditore fondiario ha diritto al versamento diretto se si è insinuato al passivo della procedura concorsuale.
      Per ricevere l'eventuale differenza il curatore non ha bisogno, a nostro avviso, di intervenire nella procedura con l'assistenza di un difensore, salvo quanto stiamo per precisare.
      Normalmente, nella procedura fondiaria il curatore (e dunque anche il liquidatore) si limita a partecipare alla distribuzione del ricavato senza compiere alcuna attività, posto che il giudizio in executivis comunque procede anche in sua assenza.
      Tuttavia, se nell'ambito di una procedura fondiaria egli intenda compiere atti processuali, sarà soggetto alla regola generale di cui all'art. 82 del codice di rito. Dunque, in quest'ultimo caso, il liquidatore dovrà munirsi del patrocinio di un difensore.
      Questo ministero sarà necessario, ad esempio se egli intende far valere in sede esecutiva delle prededuzioni da sottrarre a quanto dovrà essere versato al creditore fondiario in occasione del riparto compiuto nell'esecuzione individuale.
      In proposito, la citata Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, (che è stata chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili per ICI e degli oneri condominiali relativi all'immobile, per compenso spettante alla curatela fallimentare) ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione. Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione deve effettuare la distribuzione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/10/2025 15:21

      RE: Esecuzione immobiliare e Liquidazione controllata del patrimonio

      Per rispondere alla domanda dobbiamo premettere che il rapporto tra liquidazione controllata e procedura esecutiva individuale è identico a quello che intercorre tra liquidazione giudiziale ed esecuzione forzata.
      Ciò in forza del rinvio all'art 150 c.c.i.i. compiuto dall'art. 270, comma 5 c.c.i.i.
      Questa identità di rapporti non muta neanche quando la procedura esecutiva sia stata iniziata, o veda l'intervento, di un creditore fondiario. A tale ultimo proposito ricordiamo che Cass., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914, ha ritenuto che anche in occasione dell'apertura della liquidazione controllata il creditore fondiario possa iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale, a norma dell'art. 41 TUB.
      Orbene, ai sensi dell'art. 41 TUB l'esecuzione per credito fondiario, in deroga all'art. 150 c.c.i.i. prosegue anche in caso di liquidazione giudiziale del debitore, salva la possibilità di intervento del curatore. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
      Quindi, in presenza di credito fondiario, la procedura esecutiva non solo prosegue, ma il credito della banca viene comunque soddisfatto, assegnandosi alla curatela solo la somma che sopravanza all'assegnazione.
      Va tuttavia precisato che, affinché il creditore fondiario possa provvisoriamente ricevere quanto dovutogli (in via ipotecaria) dalla procedura esecutiva è necessario che si sia insinuato al passivo (così Cass., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572, Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377.
      Quindi, tanto nella liquidazione giudiziale, quanto nella liquidazione controllata, il creditore fondiario ha diritto al versamento diretto se si è insinuato al passivo della procedura concorsuale.
      Per ricevere l'eventuale differenza il curatore non ha bisogno, a nostro avviso, di intervenire nella procedura con l'assistenza di un difensore, salvo quanto stiamo per precisare.
      Normalmente, nella procedura fondiaria il curatore (e dunque anche il liquidatore) si limita a partecipare alla distribuzione del ricavato senza compiere alcuna attività, posto che il giudizio in executivis comunque procede anche in sua assenza.
      Tuttavia, se nell'ambito di una procedura fondiaria egli intenda compiere atti processuali, sarà soggetto alla regola generale di cui all'art. 82 del codice di rito. Dunque, in quest'ultimo caso, il liquidatore dovrà munirsi del patrocinio di un difensore.
      Questo ministero sarà necessario, ad esempio se egli intende far valere in sede esecutiva delle prededuzioni da sottrarre a quanto dovrà essere versato al creditore fondiario in occasione del riparto compiuto nell'esecuzione individuale.
      In proposito, la citata Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, (che è stata chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili per ICI e degli oneri condominiali relativi all'immobile, per compenso spettante alla curatela fallimentare) ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione. Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione deve effettuare la distribuzione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.