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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
liquidazione controllata
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Luisella Coltelli
Genova23/02/2026 10:41liquidazione controllata
Buongiorno ,
se il liquidatore nella comunicazione, al Creditore ipotecario , della sentenza di apertura della liquidazione controllata , ha omesso di indicare la pec della procedura ma ha correttamente notificato la Sentenza di apertura liq. controllata (allegata alla comunicazione suddetta) , ed il Creditore si sia insinuato oltre il termine di quanto stabilito dalla Sentenza, si chiede se la procedura corretta sia la seguente:
- nel progetto di SP considerazione Creditore come tardivo , successiva esclusione in attesa delle motivazioni del creditore affinchè dimostri che non è dipeso da sua causa .
Nel caso in cui il Creditore comunichi che la tardività è causata dalla mancata indicazione nella comunicazione di apert. liq contr. della pec della procedura ( seppur abbia ricevuto correttamente la Sentenza con pec ) , è da considerare ammissibile il Credito? Faccio presente che, la Sentenza è stata regolarmente pubblicata su portale Fallco Fallimenti ove è presente pec procedura ( solita pec da cui è stata inviata la Sentenza) , La Sentenza è stata correttamente notificata , il Creditore ha inviato la domanda di ammissione alla solita pec da cui ha ricevuto la comunicazione della Sentenza non richiedendo quesito sulla pec della procedura .
In caso di conferma esclusione si chiede riferimenti giuridici
Grazie
Cordiali saluti
cl
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Zucchetti Software Giuridico srl
23/02/2026 16:43RE: liquidazione controllata
La risposta all'interrogativo formulato si ricava dal combinato disposto di plurimi indici normativi.
Il primo certamente risiede nell'art. 270, comma 1 let. d), a mente del quale la sentenza di apertura della liquidazione controllata "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata".
Dunque la norma, nel prescrivere che la domanda di ammissione al passivo sia inoltrata a mezzo pec, non richiede anche che essa sia inviata necessariamente sulla pec della procedura.
Neppure è obbligatorio che la procedura stessa sia dotata di un indirizzo di posta elettronica certificata. Invero, la originaria lettera dell'art. 10 comma 2 c.c.i.i., a mente del quale "Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunica- zioni inerenti alla procedura". è stata abrogata dall'art. 4 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 con disposizione che, ai sensi dell'art. 56 comma 4 del medesimo decreto, la modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024 e si applica ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Orbene, se il liquidatore si dota di un indirizzo pec della procedura, lo stesso sarà sostanzialmente equiparabile ad un domicilio speciale ex art. 47 c.c., in difetto del quale il creditore è legittimato ad inoltrare la domanda di ammissione al passivo all'indirizzo pec personale del liquidatore.
Peraltro nel caso prospettato dalla domanda ci sembra di capire che la notifica della sentenza sia avvenuta a mezzo pec, per cui la domanda avrebbe potuto essere inoltrata mediante invio alla medesima pec di provenienza della sentenza.
In definitiva, la domanda ci sembra non ammissibile.-
Luisella Coltelli
Genova26/02/2026 15:31RE: RE: liquidazione controllata
Ringrazio per l esaustiva risposta. Nel caso in cui la notifica della Sentenza fosse stata inviata erroneamente alla mail del creditore invece che alla pec (per cui si ha solo l'accettazione via pec e non la ricevuta di consegna pec), nel momento in cui il creditore presenta domanda di insinuazione ma la presenta tardivamente, il vizio sulla notifica dovrebbe essere sanato ( con la presentazione della domanda) ma quel credito puo essere escluso perché tardivo?Ringrazio anticipatamente -
Zucchetti Software Giuridico srl
01/03/2026 18:21RE: RE: RE: liquidazione controllata
A nostro avviso anche l'invio ad un indirizzo mail non certificato potrebbe bastare.
Invero è stato affermato che "La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità".
Allo stesso modo, si è detto che "In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità" (Sez. L - , Sentenza n. 5523 del 08/03/2018).
Dunque, se il destinatario non contesta specificamente contenuto e provenienza della mail, anche quella potrebbe essere sufficiente.
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