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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
liquidazione controllata
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Luisella Coltelli
Genova23/02/2026 10:41liquidazione controllata
Buongiorno ,
se il liquidatore nella comunicazione, al Creditore ipotecario , della sentenza di apertura della liquidazione controllata , ha omesso di indicare la pec della procedura ma ha correttamente notificato la Sentenza di apertura liq. controllata (allegata alla comunicazione suddetta) , ed il Creditore si sia insinuato oltre il termine di quanto stabilito dalla Sentenza, si chiede se la procedura corretta sia la seguente:
- nel progetto di SP considerazione Creditore come tardivo , successiva esclusione in attesa delle motivazioni del creditore affinchè dimostri che non è dipeso da sua causa .
Nel caso in cui il Creditore comunichi che la tardività è causata dalla mancata indicazione nella comunicazione di apert. liq contr. della pec della procedura ( seppur abbia ricevuto correttamente la Sentenza con pec ) , è da considerare ammissibile il Credito? Faccio presente che, la Sentenza è stata regolarmente pubblicata su portale Fallco Fallimenti ove è presente pec procedura ( solita pec da cui è stata inviata la Sentenza) , La Sentenza è stata correttamente notificata , il Creditore ha inviato la domanda di ammissione alla solita pec da cui ha ricevuto la comunicazione della Sentenza non richiedendo quesito sulla pec della procedura .
In caso di conferma esclusione si chiede riferimenti giuridici
Grazie
Cordiali saluti
cl
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Zucchetti Software Giuridico srl
23/02/2026 16:43RE: liquidazione controllata
La risposta all'interrogativo formulato si ricava dal combinato disposto di plurimi indici normativi.
Il primo certamente risiede nell'art. 270, comma 1 let. d), a mente del quale la sentenza di apertura della liquidazione controllata "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata".
Dunque la norma, nel prescrivere che la domanda di ammissione al passivo sia inoltrata a mezzo pec, non richiede anche che essa sia inviata necessariamente sulla pec della procedura.
Neppure è obbligatorio che la procedura stessa sia dotata di un indirizzo di posta elettronica certificata. Invero, la originaria lettera dell'art. 10 comma 2 c.c.i.i., a mente del quale "Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunica- zioni inerenti alla procedura". è stata abrogata dall'art. 4 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 con disposizione che, ai sensi dell'art. 56 comma 4 del medesimo decreto, la modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024 e si applica ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Orbene, se il liquidatore si dota di un indirizzo pec della procedura, lo stesso sarà sostanzialmente equiparabile ad un domicilio speciale ex art. 47 c.c., in difetto del quale il creditore è legittimato ad inoltrare la domanda di ammissione al passivo all'indirizzo pec personale del liquidatore.
Peraltro nel caso prospettato dalla domanda ci sembra di capire che la notifica della sentenza sia avvenuta a mezzo pec, per cui la domanda avrebbe potuto essere inoltrata mediante invio alla medesima pec di provenienza della sentenza.
In definitiva, la domanda ci sembra non ammissibile.
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