Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Sovraindebitamento - debiti personali e sociali

  • Elisa Rizzi

    Pavia
    15/05/2023 12:05

    Sovraindebitamento - debiti personali e sociali

    Buongiorno
    una persona fisica che ha contratto debiti sia personali che sociali (derivanti dall'attività svolta in forma di s.n.c., di cui è socio) vorrebbe accedere ad una procedura di sovraindebitamento (facendo rientrare solo i debiti personali).
    Vi chiedo se sia possibile accedere ad una procedura da sovraindebitamento (quale ad esempio la ristrutturazione del debito del consumatore ai sensi dell'art. 67 CCII ovvero la liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 CCII) per i soli debiti personali.
    A mio parere, anche se la domanda verrà presentata da una persona fisica, non credo che sia possibile scindere i debiti dei soci della s.n.c. qualificandoli come "societari" o "personali", riterrei opportuno accedere ad una procedura nella quale possano rientrare tutti i debiti.
    Altresì, qualora la domanda venisse presentata dalla persona fisica (socio della s.n.c.), e l'altro socio non si trovi in una situazione di sovraindebitamento, come dovrà comportarsi?
    Rilevato che il socio della s.n.c. risponde solidalmente illimitatamente per le obbligaziono sociali con il proprio patrimonio, riterrei che i creditori sociali che verranno soddisfatti solo parzialmente nella procedura, potranno rivalersi sull'altro socio.
    Ringrazio per la Vs gentile collaborazione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/05/2023 14:16

      RE: Sovraindebitamento - debiti personali e sociali

      Come abbiamo detto altre volte in questo Forum, non è possibile scindere le obbligazioni personali da quelle sociali e accedere ad una procedura di sovraindebitamnto soltanto per i debiti personali in quanto il patrimonio del soggetto fisico socio è unico e cin questo risponde sia dei debiti personali che sociali; siamo pertanto d'accordo con lei su questo punto.
      Questa premessa esclude il ricorso alla procedura di cui all'art.67 CCII in quanto il socio in questione non può essere considerato consumatore avendo anche debiti commerciali da soddisfare.
      Lei accenna alla possibilità di accedere alla liquidazione controllata, tuttavia deve tenere conto che ai sensi dell'art. 2288 c.c. l'ammissione a tale procedura di un socio determina l'esclusione di diritto del socio, con la conseguenza dela liquidazione della quota,per la determinazione della quale si riene ovviamente conto delle condizioni della società;inoltre, essendo due i soci, sorgerà la necessità per il socio che rimane di ricostruire la pluralità dei soci .
      Zucchetti SG srl