Forum SOVRAINDEBITAMENTO

ESAME MERITO CREDITIZIO FIDEJUSSORI

  • Fabio Pipia

    Palermo
    16/09/2024 12:19

    ESAME MERITO CREDITIZIO FIDEJUSSORI

    Buongiorno,

    faccio seguito ad una mia precedente richiesta in relazione a dei dubbi relativi ad una procedura familiare (a cui avete comunque data un contributo fondamentale per la relativa soluzione) avrei bisogno di un ulteriore parere da parte vostra.
    Nello specifico, in relazione ad un debito originariamente stipulato per una società fallita, sto presentando all'OCC di competenza , in qualità di "advisor", una richiesta di procedura familiare nella forma del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per un fratello ed una sorella che risultano rispettivamente fidejussore ed ex socio di minoranza (senza incarichi societari) del debito originario della società fallita e la sorella in qualità di erede del padre anch'esso fisejussore.
    Mi è sorto un nuovo dubbio in relazione alla possibile valutazione del merito creditizio.
    Infatti, detta valutazione andrebbe effettuata ai sensi dell'art.76 co.3 del codice della crisi in quanto il debitore principale era la società fallita.
    Quello che mi e vi chiedo, invece, se fosse possibile comunque estendere la valutazione anche al fratello ex socio ai sensi invece dell'art.68 co.3 e quindi come soggetto consumatore.
    Per la sorella, invece, credo che la presente analisi non si debba effettuare in quanto lei ha semplicemente ereditato in un momento successivo il debito del padre.
    Ringraziandovi sempre per la vostra disponibilià (e pazienza) colgo l'occasione per porgervi i miei più cordiali saluti.
    Fabio Pipia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/09/2024 18:02

      RE: ESAME MERITO CREDITIZIO FIDEJUSSORI

      Andando a rileggere il suo precedente quesito e la risposta data, cui fa riferimento nella presente domanda, vediamo che la qualifica di consumatore dei due fratelli è derivata dalla constatazione che essi rispondono del debito della società fallita in quanto fideiussori, la sorella è divenuta tale quale erede del padre fideiussore e il fratello quale fideiussore in proprio ed erede del padre e non nella qualità di soci illimitatamente responsabili, anche perché, in tal caso, sarebbero stati dichiarati falliti anch'essi.
      Pertanto, la valutazione del merito creditizio va rapportata, più che il finanziamento, al rilascio della fideiussione e alle condizioni del fratello e del padre poi deceduto che l'anno rilasciata; probabilmente le cose non cambiano molto perché la fideiussione è stata data presumibilmente per l'intero finanziamento, ma cambiano i soggetti di riferimento, che non è la società, ma i soggetti indicati. Intendendo i due fratelli accedere alla procedura di r8istrutturazione dei debiti del consumatore, ne discende che la norma applicabile sul merito creditizio è quella di cui all'art. 68, comma 3 c.c.i.i..
      Zucchetti SG srl
      • Stefania De Michele

        LECCE
        25/03/2025 12:27

        RE: RE: ESAME MERITO CREDITIZIO FIDEJUSSORI

        Buongiorno. Mi ricollego alla discussione per chiedere conferma rispetto al soggetto nei confronti del quale occorre valutare il merito creditizio.
        Inquadro il contesto: Il soggetto sovraindebitato è il soggetto persona fisica che ha prestato, assieme ad altri, garanzia fidejussoria in favore di una società. La procedura è una domanda di esdebitazione del debitore incapiente.
        La valutazione del merito creditizio deve essere eseguita:
        a) nei confronti della società obbligato principale alla data di concessione del finanziamento?
        b) nei confronti del soggetto garante alla data di concessione della garanzia?
        Le due valutazioni sono alternative o vanno compiute entrambe?
        La ratio è quella di verificare la correttezza dell'operato del soggetto finanziatore nel concedere il credito. Pertanto, forse con eccessivo rigore, dovrebbero essere eseguite entrambe.
        Ciò comporterebbe, sul piano operativo:
        - rapportare gli utili di bilancio (ultimo bilancio presentato alla data del finanziamento) con l'mporto erogato secondo parametri che l'art 76 comma 3 non dà;
        - rapportagli i redditi disponibili del fidejussore rispetto all'importo erogato secondo i parametri fissati dall'art 67 comma 3 (redditi e componenti del nucleo familiare dell'anno di concessione della garanzia in rapporto all'assegno sociale moltiplicato per il parametro numerosità del nucleo ai fini isee).
        Neanche così però si può dare una valutazione della correttezza del finanziatore, il quale in effetti aveva fondato l'affidamento sulla capienza patrimoniale di tutti i fidejussori piuttosto che sulle capacità reddituali.
        Chiedo il vs parere sulla correttezza delle mie considerazioni. Grazie mille
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          26/03/2025 19:38

          RE: RE: RE: ESAME MERITO CREDITIZIO FIDEJUSSORI

          In relazione ad un precedente quesito si è risposto che: Il merito creditizio attiene alla valutazione della sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale e dunque riguarda la sua personale capacità di adempiere e non può essere confuso con la probabilità che il debito sia comunque onorato grazie all'intervento di un garante.
          Non può escludersi, tuttavia, che il giudice, nel momento in cui dovesse applicare le sanzioni procedurali previste per il finanziatore colpevole, dia alle disposizioni del Codice un'interpretazione meno rigorosa e quindi consideri l'operazione non censurabile in considerazione della probabilità di adempimento derivante dalla capacità patrimoniale del garante.
          A ciò deve aggiungersi, quanto alla fattispecie, che il merito creditizio, nel sistema dell'art. 283 CCII, non incide in vista di eventuali sanzioni procedurali al finanziatore colpevole ma sulla meritevolezza del debitore, in base al principio secondo il quale l'imprudenza del finanziatore può aver inciso sulla percezione del debitore circa le propria capacità di adempiere.
          La solvibilità del debitore principale potrebbe incidere anche sotto un diverso profilo e cioè se il giudice ritenesse plausibile e giustificabile che il garante abbia fatto affidamento sulla solidità del garantito.