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liquidatore ex art 13 e gestore ex art. 7 l 3/2012

  • Alessandro Elisio

    LANCIANO (CH)
    04/05/2021 16:21

    liquidatore ex art 13 e gestore ex art. 7 l 3/2012

    Salve,
    quello che mi chiedo è: rispetto alle figure del liquidatore ex art. 14 ed al gestore della liquidazione ex art. 7, come debbano essere inquadrate la figura e le relative funzioni del liquidatore ex art. 13, posto che in questo caso si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
    Il liquidatore può essere chiamato ( nell'ambito dell'Accordo) "anche" alla composizione del passivo, alla verifica dei crediti tramite formazione dello Stato passivo dell'Accordo, nonchè alla distribuzione delle somme derivanti dall'esecuzione dell'Accordo secondo le legittime cause di prelazione? Ovvero può essere designato alla sola gestione dell'attivo ( liquidazione e successiva esecuzione dei soli pagamenti)?
    Cordiali saluti,
    Alessandro Elisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/05/2021 20:23

      RE: liquidatore ex art 13 e gestore ex art. 7 l 3/2012

      Oltre all'OCC, le figure che posso essere presenti nella procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, sono il gestore, previsto dall'art. 7 l. n. 3 del 2012 che alla fine del primo comma dispone che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 l. fall." Il citato art. 13, a sua volta prevede che "Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate"; anche in questo caso si applica l'art. 28 l. fall. per cui, sia il gestore che il liquidatore devono avere i requisiti soggettivi, per essere nominati curatori fallimentari.
      La differenza tra le due figure è abbastanza netta. Il gestore è una figura, nominata dal giudice, ma che compare solo su richiesta di parte e ha il compito di gestire l'intero patrimonio del debitore, compreso quello di liquidare i beni e provvedere alla d8istribuzione del ricavato, come espressamente previsto dalla norma richiamata. Per il resto questa figura è abbastanza indefinita, nel senso che non si capisce bene se il giudice abbia una autonomia di scelta o debba ratificare l'indicazione d fatta dal debitore una volta controllata la presenza dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall.; non si capisce il momento esatto in cui d può o deve essere nominato, nè se e come debba provvedere all'accettazione della carica, né se la sua presenza può essere chiesta solo nel caso vi siano beni da liquidare o anche nel caso ristrutturazione del debito o una ristrutturazione aziendale o comunque qualsiasi accordo che non preveda la liquidazione; ma a principalmente non è chiaro come possa esercitare funzioni di custodia e liquidazione del patrimonio del debitore senza che sia contestualmente prevista lo spossessamento del patrimonio del debitore, a meno che con l'affidamento del patrimonio al gestore non si intenda proprio la perdita del debitore della disponibilità dei suoi beni, come avviene nel fallimento.
      La nomina del liquidatore può essere una scelta del debitore, ma diventa obbligatoria "se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento". Nulla è detto nell'art. 13 né in altre norma circa i compiti del liquidatore, ma riteniamo che le sue funzioni siano, riassuntivamente, quelle del liquidatore nella liquidazione del patrimonio, ad eccezione della formazione del passivo che è un subprocedimento non contemplato nell'accordo di ristrutturazione; evidentemente potrà in proposito verificare l'elenco dei creditori. Ad ogni modo rimangano ancora incerti i confini esatti dei compiti di tale figfura.
      Zucchetti SG srl