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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EREDITA'

  • Thomas Storari

    Ancona
    05/02/2025 18:50

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EREDITA'

    Buonasera,
    un soggetto ha come unico "bene liquidabile" una cifra derivante da un'eredità ricevuta di circa euro 30.000.
    Nel caso in cui si inizi una procedura di liquidazione controllata, che terminerebbe di fatto subito (dopo ovviamente i vari adempimenti quali stato passivo ecc...), il debitore può richiedere/ottenere l'esdebitazione ex art. 282 C.C.I.I. non essendo trascorsi i 36 mesi ma essendosi chiusa la procedura anteriormente?
    Ringrazio per la cortese attenzione.
    Cordiali saluti
    • Thomas Storari

      Ancona
      06/02/2025 10:07

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EREDITA'

      Aggiungo che il debitore non possiede redditi da lavoro dipendente e si troverebbe attualmente nello stato di "incapiente".
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/02/2025 20:05

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EREDITA'

      Il nuovo comma 3 dell'art. 272 c.c.i.i. prevede che la procedura di liquidazione controllata rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura ma che può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. A questa norma va collegato il nuovo comma 1 dell'art. 282, per il quale l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura, o anche prima, purchè siano decorsi tre anni dalla sua apertura, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore.
      Venendo, quindi al suo quesito, se emerge che non può essere acquisto ulteriore attivo da liquidare, si può procedere alla chiusura della procedura, a seguito della quale il tribunale può pronunciare l'esdebitazione.
      Zucchetti SG srl