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Polizze / Liquidazione del patrimonio

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    26/01/2020 12:09

    Polizze / Liquidazione del patrimonio

    buongiorno, come si rapportano le polizze pensione e polizze vita con le procedure di liquidazione del patrimonio? e cosa comportano eventuali riscatti avvenuti in prossimità' della nomina dell'occ?grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/01/2020 20:34

      RE: Polizze / Liquidazione del patrimonio

      L'obiettivo comune alle polizze vita e ai versamenti nei fondi pensione è quello di capitalizzare una somma di denaro a scopo previdenziale, in guisa tale da garantire all'assicurato e alla sua famiglia una rendita specifica in caso di vita o di morte. Per i versamenti ai "Fondi pensione" un regime sostanzialmente analogo (con alcune peculiarità) rispetto a quello delineato dall'art. 1923 c.c. per le polizze vita è previsto ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 252 del 2005.
      A mente del menzionato art. 1923 c.c., salvo che dietro l'apparente finalità previdenziale non se ne celi una "finanziaria" (ossia speculativa e di investimento), le polizze vita sono impignorabili. Il secondo comma della norma in parola esclude, peraltro, che il divieto si estenda ai premi pagati, i quali, pertanto, rimangono suscettibili di essere attinti da azione revocatoria ordinaria, senza che venga travolta la polizza in sé.
      La lettera della legge – che fa riferimento alle somme "dovute", non a quelle "percepite" – parrebbe ridurre l'area dell'impignorabilità alla fase dell'"accumulo" delle somme presso l'assicuratore, non riguardando il divieto, di contro, le somme ormai "liberate" e "corrisposte" ad appannaggio del beneficiario, in virtù di riscatti anticipati.In tal caso, non sembra, d'altronde, giustificarsi, alla stregua dell'art. 1923 c.c., una separazione all'interno del patrimonio del beneficiario tra gli importi percepiti in virtù del riscatto della polizza e quant'altro componga il patrimonio in discorso. Proprio il percepimento delle somme è idoneo a far venire meno, infatti, la funzione previdenziale che è propria del contratto assicurativo.
      Ci si trova, pertanto, al cospetto di somme che, in quanto "riscattate", quindi rientranti nella disponibilità del debitore, sono suscettibili di ricadere astrattamente dentro il recinto dei beni della massa attiva della liquidazione ex l. n. 3 del 2012. Infatti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lett. b) di detta legge, le "pensioni" (quindi le somme "targate" dalla natura previdenziale) sono escluse dalla liquidazione nei soli "limiti di quanto occorra" al sovraindebitato "e alla sua famiglia", secondo la misura indicata dal giudice.
      In tal senso, qualora le somme disponibili presso l'assicuratore, siano fatte oggetto, attraverso un riscatto anticipato, cronologicamente prossimo all'apertura della liquidazione del patrimonio, di incameramento da parte del sovraindebitato e siano, quindi, da lui trattenute e sottratte ai creditori, ci troviamo dinanzi ad un soggetto che si segnala come "immeritevole", in quanto pone in essere una condotta elusiva dei diritti dei propri creditori.
      Ciò nel contesto della liquidazione può rilevare essenzialmente sotto due piani:
      il primo attiene a monte all'apertura della liquidazione, che presuppone, a mente dell'art. 14-quinques, "l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni"; il secondo riguarda la concedibilità del beneficio dell'esdebitazione (che ai sensi dell'art. 14-terdecies è esclusa ove siano stati posti in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi (lett. b, comma 2) ) o la sua revocabilità "in ogni momento" ove sia stata accordata nonostante un atto di frode o nonostante la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo.
      Viceversa, ancorchè il liquidatore possa esercitare ai sensi dell'art. 14-decies "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare", detta norma non sembra avere una portata equivalente a quella dell'art. 66 l.fall., dal che consegue che il liquidatore non ha la legittimazione attiva per le c.d. "azioni di massa" , tra cui l'azione revocatoria ordinaria.
      Zucchetti SG srl
      • Luigi Mario Meazza

        LODI VECCHIO (LO)
        15/11/2021 12:27

        RE: RE: Polizze / Liquidazione del patrimonio

        Buongiorno

        a proposito dell'impignorabilità dei fondi pensione, vi risulta che il TFR accantonato in un fondo pensione in data antecedente a quella di apertura di liquidazione del patrimonio possa essere attratto all'attivo, su richiesta del Liquidatore, al maturare nel corso della procedura di uno dei requisiti contrattualmente previsti per il riscatto anticipato? Oppure la scelta di riscattare anticipatamente il capitale accumulato deve intendersi di esclusiva competenza (e discrezionalità) del debitore, non potendo il Liquidatore in alcun modo intervenire?

        Si ringrazia
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/11/2021 17:22

          RE: RE: RE: Polizze / Liquidazione del patrimonio

          La lett. a) del comma sesto dell'art. 14 ter l. n. 3 del 2012 esclude dal patrimonio liquidabile i crediti impignorabili ai sensi dell'art,. 545 cpc, ma tra questi ( a chiarimento del generico riferimento fatto nella parte iniziale della precedente risposta) per Cass. 25/07/2018, n.19708 non sono comprese le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, sia esso privato o pubblico. Ha precisato infatti la Corte che "Anche dopo la riforma del settore disposta con il d. lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.; tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997".
          Questo chiarimento fa capire che le quote del TFR accantonate non rientrano nella previsione di cui alla norma richiamata, per cui le stese potrebbero far parte del patrimonio da liquidare, tuttavia, come precisato dalla Cassazione, quando il rapporto di lavoro è ancora in corso, la pretesa di acquisire tali quote si sostanzia in un credito non esigibile, da qui la necessità di vedere a chi competa la legittimazione a chiedere il riscatto o il pagamento anticipato del TFR accantonato presso Fondi di previdenza complementari, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali per chiederlo.
          A nostro avviso trattasi di un diritto personale del lavoratore che non può essere esercitato dal curatore del suo fallimento o dal liquidatore della liquidazione del patrimonio; il che non ne determina l'estraneità completa alla procedura giacchè, se è il debitore ad esercitare il riscatto, la somma erogata o va interamente acquisita all'attivo per la inefficacia di cui all'art. 44 secondo parte della giurisprudenza o, secondo altra parte, va acquisita all'attivo solo la parte che non serve al mantenimento proprio o della propria famiglia in applicazione dell'art. 46 l. fall. o dell'art. 14 ter, co. 6, lett. b), l. n. 3 del 2012.
          Zucchetti SG srl