Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata- relazione OCC

  • Mauro Pozzi

    Faenza (RA)
    17/10/2025 19:28

    Liquidazione controllata- relazione OCC

    In una liquidazione controllata, ai sensi dell'art 269 CCII l'OCC deve rilasciare una relazione che esponga una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo....
    Mi chiedo se evono esser rilevati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni?
    Nella esdebitazione dell'incapiente tali atti sono espressamete previsti nel'art. 283 terzo c. lettera b.
    Devo perciò presumere che nella relazione alla liquidazione controllata non debbano essere elencati...
    Attendo il vostro qualificato parere.
    Grazie
    • Mauro Pozzi

      Faenza (RA)
      27/10/2025 16:45

      RE: Liquidazione controllata- relazione OCC

      buongiorno, se potete prendere in considerazione la questione, grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      28/10/2025 12:04

      RE: Liquidazione controllata- relazione OCC

      Scusandoci per il ritardo nella risposta, osserviamo quanto segue.
      L'art. 269, comma primo c.c.i.i. prescrive che, quando la domanda di apertura della liquidazione controllata viene depositata dal debitore, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che:
      contenga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
      illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore;
      indichi le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
      attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
      Come si vede, la norma non prescrive che debba essere dato conto degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni.
      Sennonché, il riferimento a questi atti potrebbe essere necessario laddove il professionista è chiamato a scrutinare "le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le proprie obbligazioni", nonché ad attestare la possibilità di acquisire attivo neanche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Invero, rispetto a questi aspetti potrebbero essere assai rilevanti tutti quegli atti di straordinaria amministrazione, compiuti nel quinquennio, che hanno concorso a determinare l'indebitamento o che, essendo revocabili, potrebbero essere oggetto di azioni giudiziarie al fine di acquisire attivo.
      Insomma, per concludere: non è previsto che di essi occorra dare specifica menzione, ma tuttavia degli stessi dovrà certamente tenersi conto ai fini che abbiamo appena indicato.