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chiusura procedura di liquidazione del patrimonio legge 3/2022

  • Daniela Ruschena

    Casale Monferrato (AL)
    29/05/2026 18:32

    chiusura procedura di liquidazione del patrimonio legge 3/2022

    Buon pomeriggio, sono in procinto di chiudere una procedura di liquidazione del patrimonio legge 3/22 poichè stanno per scadere i 4 anni.
    In assenza di precisa disposizione normativa, una volta liquidato il patrimonio e rispettato il programma di liquidazione, devo aspettare esattamentte lo scadere dei 4 anni dalla data della sentenza prima di procedere a redigere rendiconto, richiesta liquidazione compenso del liquidatore e predisposizione del progetto riparto?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      01/06/2026 15:30

      RE: chiusura procedura di liquidazione del patrimonio legge 3/2022

      A nostro avviso non è necessario attendere lo scadere dei 4 anni, anche se potrebbero esservi sorprese.
      Proviamo a spiegare le ragioni del nostro convincimento.
      L'ultimo comma dell'art. 14-quinqies l. 3/2012 prevede che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda". L'art. 14 undecies a sua volta dispone che fanno parte della procedura "I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione".
      Infine, l'art. 14-novies comma 5 dispone che "Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura".
      Il combinato disposto di queste norme consente di affermare che il liquidatore può certamente avviarsi con le attività prodromiche alla chiusura prima dei decorsi dei quattro anni, ma se prima di quella scadenza dovessero, per avventura, sopravvenire utilità, il liquidatore potrebbe ritrovarsi nella condizione di dover riaprire le attività e quindi gli atti prodromici alla chiusura medio tempore compiuti sarebbero inutili.