Forum SOVRAINDEBITAMENTO

COMPENSO DEL LEGALE nominato dalla procedura di liquidazione giudiziale

  • Daniela Marra

    ANCONA
    12/06/2026 15:18

    COMPENSO DEL LEGALE nominato dalla procedura di liquidazione giudiziale

    Buongiorno,
    qualora il curatore di una liquidazione giudiziale nomini il legale per azione civile promossa dalla curatela vs terzi,
    e la curatela risulti vittoriosa e nella sentenza del tribunale venga indicato anche il compenso a favore del legale della procedura, che unitamente alla somma di denaro oggetto di causa,
    si chiede:


    0- qualora la parte soccombente non provveda al pagamento perchè nulla tenente ed allo stesso tempo la procedura abbia delle disponibilità finaziarie per effettuare il predetto pagamento, se il pagamento deve essere in tal caso fatto dalla curatela oppure il legale non percepisce il compenso

    1- se Il curatore debba COMUNQUE fare istanza al giudice delegato per liquidare il compenso a favore del legale, proponendo al GD la liquidazione dello STESSO IDENTICO importo indicato in sentenza oppure
    visto che trattasi di compenso stabilito dal giudice, che si è pronunciato sulla causa, tale importo non può essere modificato / decurato dal giudice delegato ?

    3- il curatore è legittimato a pagare subito tale importo al legale della procedura, visto che trattasi di spese in prededuzione oppure tali spese devono essere pagare SOLAMENTE DOPO il:
    - rimborso delle spese anticipate dal curatore per lo svolgimento della procedura
    - compenso del curatore
    - spese prenotate a debito
    - imposte di registro della sentenza in cui la curatela potrebbe essere chiamata a rispondere in solido con la parte soccombente, qualora questa non pagasse

    4- se esiste una graduzione di legge delle spese prededucibili predette

    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/06/2026 18:46

      RE: COMPENSO DEL LEGALE nominato dalla procedura di liquidazione giudiziale

      Proviamo a rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulare.
      Quanto alla prima va premesso che il contratto di mandato difensivo perfeziona un rapporto che intercorre tra cliente e professionista, e dunque la prestazione deve essere remunerata dal primo nei confronti del secondo.
      Questa affermazione trova particolare evidenza nelle pronunce giurisprudenziali rese in tema di distrazione, laddove la corte di cassazione ha ripetutamente affermato che per effetto della distrazione sorge un diritto di credito del difensore della parte vittoriosa direttamente esercitabile verso il soccombente, e questa situazione creditoria si aggiunge, in via alternativa, a quella sempre sussistente nei riguardi del proprio cliente: il difensore, pertanto, è libero di azionare il credito rivolgendosi all'uno o all'altro dei debitori (Cass. Sez. III 12 novembre 2008, n. 27041).
      Dunque, indipendentemente dalla capienza e dall'adempimento del soccombente, è la procedura concorsuale ad essere obbligata al pagamento del compenso in favore del proprio difensore.
      Quanto all'importo liquidato dal giudice della causa, ed al suo carattere vincolante, osserviamo in giurisprudenza è stato affermato che "La liquidazione del compenso spettante al difensore che abbia patrocinato la curatela in un giudizio, effettuata dal giudice delegato ex art. 25 l.fall., può essere inferiore a quanto corrispondentemente disposto, in favore della curatela, con la sentenza conclusiva di quel giudizio, allorché la stessa non sia ancora passata in giudicato, ma, ove la sua definitiva decisione determini l'importo delle spese processuali dovute alla curatela medesima in misura superiore a quella liquidata al professionista in sede fallimentare, ricevendo "in parte qua" fruttuosa esecuzione, quest'ultimo può invocare tale decisione come titolo per ottenere l'eventuale maggior somma che gli compete per l'opera prestata e che, se incamerata dal cliente, ne determinerebbe un'ingiusta locupletazione". (Cass. Sez. 1, 04 marzo 2016, n. 4269).
      Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha aggiunto che "qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura fallimentare liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello individuato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia passi in giudicato, quest'ultimo determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata e il difensore ha diritto di pretendere la differenza a titolo di ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, ove non sia già avvenuto" (Sez. I, 29 settembre 2023, n. 27586).
      Da questi arresti si può ricavare dunque l'affermazione per cui il giudice delegato non è vincolato alla liquidazione compiuta dal giudice della causa e può quindi liquidare un importo inferiore. Tuttavia, laddove la curatela incassi dal soccombente quando liquidatogli a titolo di rimborso delle spese di lite, quell'importo deve essere corrisposto in favore del difensore medesimo.
      In ordine al momento del pagamento vale la previsione di cui all'art. 222, per cui possono essere accertate e pagate fuori dal procedimento di riparto solo se non sono contestate è vi è capienza per il pagamento di tutti i crediti prededucibili. In caso contrario, il pagamento dovrà eseguirsi in esecuzione di un piando di riparto al quale concorreranno tutti i crediti prededucibili, secondo il loro grado. In questo caso il credito del difensore verrà ammesso al riparto con il privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c.