Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

apertura della procedura di liquidazione

  • Maria Luisa Partenope

    Foggia
    14/12/2020 12:44

    apertura della procedura di liquidazione

    Buongiorno vi pongo un quesito.
    A seguito del ricorso presentato dal debitore, il Giudice ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 ter ss l. 3/ 2012 e nominato un liquidatore stante la non fallibilità dell'imprenditore che ha cessato l'attività da oltre un anno.
    Il patrimonio del debitore messo a disposizione della procedura di liquidazione è composto da beni immobili e mobili registrati, ma non vi è denaro sui conto correnti, nè in cassa. Chi deve anticipare le spese vive per la trascrizione del decreto e le successive relative alla pubblicità legata alla vendita dei predetti beni?
    Inoltre, alcuni beni immobili messi a disposizione della procedura sono già soggetti a procedura esecutiva immobiliare. La detta procedura è stata sospesa come per legge. Nel caso in cui il liquidatore decidesse di intervenire, in sostituzione del creditore procedente, deve rimborsare anche le spese vive al precedente creditore procedente?
    Grazie per la consueta disponibilità
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/12/2020 19:05

      RE: apertura della procedura di liquidazione

      Quanto alle spese da sopportare, nel fallimento l'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 individua le spese che possono essere anticipate dall'erario o prenotate a debito previa dichiarazione del giudice delegato della mancanza di disponibilità, ma nella procedura in esame non è prevista eguale disposizione; tuttavia le molteplici analogie della liquidazione del patrimonio con il fallimento sono, a nostro avviso, idonee all'applicazione dello stesso criterio anche nella procedura di liquidazione del patrimponio.
      Quanto alla esecuzione in corso nella quale il liquidatore intende sostituirsi al creditore procedente, non deve procedere ad alcun rimborso al momento, nel senso che lei continua l'esecuzione e l'originario esecutante potrà far valere nel fallimento il credito per il rimborso spese sostenute con il privilegio ex art. 2770 c.c.; non riteniamo, invece, che tale credito possa essere pagato nella esecuzione individuale in quanto si potrebbe avere una alterazione delle cause di prelazione in senso lato che avrebbe carattere definitivo. E' vero, infatti, che il privilegio indicato è il più altro in grado, ma vi sono le prededuzioni di cui bisogna tener conto.
      Zucchetti Sg srl
      • Maria Luisa Partenope

        Foggia
        25/06/2021 18:31

        RE: RE: apertura della procedura di liquidazione

        Nell'ipotesi in cui nella procedura esecutiva pendente, nella quale il liquidatore intende subentrare in sostituzione del creditore procedente, vi sia un bene immobile in comproprità con altri debitori della procedura esecutiva e non del sovraindebitamento, il liquidatore è legittimato al subentro e alla vendita dell'intero compendio? La titolarità per quota è un limite al subentro?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/06/2021 19:19

          RE: RE: RE: apertura della procedura di liquidazione

          Ricostruiamo la fattispecie per riuscire a spiegarci meglio. Tizio e Caio sono comproprietari, ipotizziamo, al 50% ciascuno, di un immobile, che è stato pignorato dal loro creditore Sempronio. Tizio viene ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio e lei, quale liquidatore di tale procedura ,intende subentrare nell'esecuzione in corso.
          Lo può fare perché il comma 2 dell'art. 14novies l. n. 3 del 2012 lo consente, ma ovviamente può subentrare solo per la parte che fa parte del patrimonio del sovraindebitato, ossia per il 50%, sicchè l'esecuzione continuerà avendo come creditori procedenti l'originario creditore Sempronio, che prosegue l'esecuzione sulla quota del 50% di Caio, e lei, che è subentrato a Sempronio, che prosegue l'esecuzione sulla quota del 50% spettante ad Tizio.
          Il ricavato netto, detratte le spese, sarà diviso in pari parte o comunque in proporzione delle rispettive quote di comproprietà ove queste non siano del 50%. come ipotizzato.
          Zucchetti Sg srl
          • Maria Luisa Partenope

            Foggia
            28/06/2021 11:25

            RE: RE: RE: RE: apertura della procedura di liquidazione

            per aver deciso di subentrare nell'esecuzione in corso la difesa del debitore ha presentato delle osservazioni al programma di liquidazione, ritenendo " che non vi sia legittimazione del liquidatore al subentro in mancanza di un titolo sulla totalità del compendio pignorato". Ebbenne, riterrei, per quanto riportato nella Vs risposta, che per la quota in capo al debitore di cui alla procedura di sovraindebitamento il titolo sia costituito proprio da quest'ultima nei limiti della quota.
            Inoltre, chiedo le osservazioni ricevute che valore hanno, atteso che non ne trovo riscontro nella normativa di riferimento e, se alle dette devo dare un seguito/riscontro.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              28/06/2021 19:50

              RE: RE: RE: RE: RE: apertura della procedura di liquidazione

              Ha ben inquadrato la questione. Lei subentra nell'espropriazione della quota che fa capo al soggetto ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, per cui casca l'obiezione della difesa del debitore. probabilmente questi non ha capito esattamente il suo intendimento e pensa che voglia subentrare nell'espropriazione anche della quota di proprietà del soggetto in bonis, per cui una sua risposta di precisazione dovrebbe definire il problema.
              Si tratterebbe di un atto di cortesia, che agevola anche l'iter della procedura, perché l'esecuzione immobiliare non conosce obiezioni e osservazioni tra le parti. Se il debitore ritiene di sollevare eccezioni sul suo diritto all'espropriazione o sulla sua legittimazione, dovrebbe proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc; è proprio per evitare che si arrivi a tanto, per poi mettere a fuoco le sue intenzioni, che è preferibile che chiarisca preventivamente rispondendo alla controparte.
              Zucchetti Sg Srl