Forum SOVRAINDEBITAMENTO

rapporto di conto corrente e liquidazione controllata

  • Antonio Ferretti

    REGGIO EMILIA (RE)
    23/10/2023 12:14

    rapporto di conto corrente e liquidazione controllata

    Il rapporto di c/c che il sovraindebitato ha con una banca, dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata si scioglie automaticamente (applicando per analogia l'art. 183 cci) oppure sta al liquidatore scioglierlo ai sensi dell'art. 270 comma 6?
    avv. Antonio Ferretti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2023 17:47

      RE: rapporto di conto corrente e liquidazione controllata

      Il comma sesto dell'art. 270 dispone che "Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto".
      Questa disposizione, specifica alla procedura di liquidazione controllata, prevale, a nostro avviso, proprio per la sua specificità sulle regole dettate nella liquidazione giudiziale sui contratti pendenti. Né crediamo possibile il ricorso all'analogia perché la materia dei contratti pendenti nella liquidazione controllata è regolata dalla norma citata, che continua prendendo in esame la messa in mora del liquidatore per decidere e gli effetti dello scioglimento, senza citare, né richiamare, né fare alcun cenno alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ritenendo evidentemente esaustivo il principio dettato, da applicare ad ogni tipo di rapporto pendente.
      Zucchetti Sg srl
      • Matteo Benassai

        Prato
        04/03/2026 20:25

        RE: RE: rapporto di conto corrente e liquidazione controllata

        Buonasera,
        ritenete che il termine iniziale di decorrenza della sospensione dell'esecuzione del rapporto di conto corrente sia da individuarsi nel giorno della pubblicazione della sentenza, in quella della sua iscrizione al registro imprese oppure in quello della notifica art. 270 comma 4 CCII?
        Qualora nel periodo di sospensione così individuato (termine iniziale sospensione-data espressa dichiarazione di scioglimento) risultassero effettuate movimentazioni bancarie, quale comportamento dovrebbe adottare il Liquidatore, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile in via analogica l'art. 144 CCII?
        Esemplifico con un esempio:
        *saldo c/c alla data di sospensione -1.000 (fido di pari importo);
        *successivo addebito di un bonifico (disposto post sentenza) per pagamento fornitore -500;
        *successivo accredito di un bonifico da un cliente +2.500;
        *successivo addebito di un RID -500;
        *saldo finale alla data di dichiarazione di scioglimento +500.
        Grazie
        Cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          11/03/2026 08:04

          RE: RE: RE: rapporto di conto corrente e liquidazione controllata

          L'articolo 49 comma 4 del codice della crisi prescrive Che la sentenza di apertura della liquidazione controllata produce il proprio effetti dalla data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 133 comma primo del codice di procedura civile (e dunque dalla data del deposito nel fascicolo telematico), aggiungendo però che nei confronti dei terzi quegli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, fatti salvi gli effetti della revocazione e della inefficacia degli atti a titolo gratuito.
          Dunque, a nostro avviso, la sospensione del contratto opera, per la controparte, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese.
          Detto questo, osserviamo che a differenza di quanto accade nella liquidazione giudiziale, laddove per tutta una serie di contratti il legislatore detta una specifica disciplina, nella liquidazione controllata ci troviamo al cospetto di una disciplina assai più semplificata ed uniforme.
          Nella liquidazione giudiziale l'art. 183 comma 1 dispone che "I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti".
          Invece, l'art. 270 comma 6 dispone, genericamente che "Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto". Per evitare che la situazione di stallo si protragga a tempo indeterminato, la norma aggiunge che "Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto".
          Detto questo, se nel periodo di sospensione sono stati eseguiti dei pagamenti, il liquidatore ne può far valere l'inefficacia, secondo le medesime regole che governano la liquidazione giudiziale.
          Invero, in ambito fallimentare è pacifico che sono inefficaci, ex art. 44 l.f., (oggi corrispondente all'art. 144 c.c.i.i.) dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento dal debitore, per quanto in esecuzione di una precedente ordinanza di assegnazione, (tra le tante, Cass. 5-6-2020, n. 10820; Cass. 22-1-2016, n. 1227; Cass. 17-12-2015, n. 25421; Cass. 31-3-2011, n. 7508).
          A questa affermazione si potrebbe obiettare che l'art. 270 comma 5, sebbene disponga che sono applicabili alla liquidazione controllata gli artt. 142 e 143, non cita l'art. 144.
          Tale omissione, tuttavia, non esclude l'operatività della regola della inefficacia di questa norma.
          Invero, l'omesso richiamo ad essa si giustifica, a nostro avviso, con il fatto per cui sono eslcusi dalla liquidazione controllata, a norma dell'art. 268 comma 4 let. b) "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia", sicché i pagamenti eseguiti con questi proventi non sono inefficaci, e quindi sarebbe stato incongruo richiamare l'art. 144.
          Del resto, la regola della inefficacia di cui all'art. 144 è la diretta conseguenza della regola generale di cui all'art. 142, che invece è richiamato.
          L'assunto dell'applicabilità dell'art. 144 c.c.i.i. (seppur, attraverso il ricorso all'analogia) è stato peraltro sostenuto in giurisprudenza da Trib. Pistoia, con la sentenza n. 11 del 20.1.2025, nonché da Trib. Avezzano, n. 8 dell'8.4.2025.
          Osserviamo infine (ai fini della individuazione del soggetto passivo contro cui agire) che la giurisprudenza legittimità è ferma nel ritenere che i pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 7477 del 20/03/2020; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 334 del 16/01/1991; Sez. 3, Sentenza n. 18222 del 03/07/2008 Cass. n. 29423 del 6/11/2025).