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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
Dichiarativi Fiscali - Liquidazione Controllata
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Pietro Iannicelli
Salerno25/06/2024 18:31Dichiarativi Fiscali - Liquidazione Controllata
La presente al fine di sottoporVi il seguente quesito in qualità di liquidatore in una procedura di liquidazione controllata ex art. 270 CCII. Premesso che l'art. 183 del T.U.I.R. si applica esclusivamente "Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa": nella liquidazione controllata si applicano le regole ordinarie, pertanto si ritiene che le relative dichiarazioni dei redditi facciano carico al legale rappresentante ovvero nel caso in esame al titolare di una Ditta Individuale. Tuttavia, si chiede se il sovraindebitato titolare di ditta Individuale debba presentare la dichiarazione dei redditi 2024 (redditi 2023) ossia ante procedura. Tuttavia, oltre all'adempimento formale lo stesso non potrebbe, ovviamente, dar seguito ad alcun versamento. Pertanto, ci si chiede se occorre invitare lo stesso alla presentazione per un tramite di un terzo intermediario oppure soprassedere considerando che l'ADE è stata notiziata della procedura ed è già pervenuta regolare ammissione allo stato passivo ovviamente per crediti differenti relativi mancati versamenti pregressi.
Infine, si chiede operativamente una volta provveduto alla liquidazione dei beni mobili strumentali non registrati della ditta individuale ovvero al termine del triennio non ravvisando incompatibilità tra l'art. 233 e la chiusura stessa se vi siano ulteriori formalità a cui è tenuto il liquidatore oltre la cancellazione della Ditta Individuale.
Nel ringraziarVi sin d'ora si porgono cordiali saluti.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como05/07/2024 17:54RE: Dichiarativi Fiscali - Liquidazione Controllata
Proprio perché non sono dettate disposizioni specifiche, non vediamo perché il sovraindebitato non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo ante procedura.
Qualora non adempia, se ne darà notizia nella relazione periodica (che essendo inviata a tutti i creditori verrà inviata anche all'Agenzia delle Entrate, ovvero ad Agenzia delle Entrate Riscossione).
Come ipotizzato nel quesito, non esistendo motivi di incompatibilità si applicano le ordinarie cause di estinzione della liquidazione giudiziale previste dall'art. 233 CCII, le quali fra l'altro richiedono che il Curatore chieda la cancellazione solo "ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società", quindi non anche di impresa individuale.
Non ci risulta che il liquidatore sia tenuto a compiere alcuna formalità fiscale, va però tenuto presente che:
- l'art. 14-quinquies, II comma, lettera c), della legge 3/2012 dispone che con il decreto di apertura della liquidazione il Giudice "stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese"
- e analoga previsione, sempre relativamente all'apertura della procedura, è contenuta nell'art. 270, II comma, lettera f, CCII ("dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese")
- molto più scarne sono invece le previsioni di legge relativamente alla chiusura, dato che la legge 3/2012 ignora completamente la questione, e l'art. 270 CCII si limita a stabilire che "La procedura si chiude con decreto" e richiamare l'art. 233, che nulla dispone in ordine alle formalità e/o pubblicità.
Di conseguenza, dato che la nomina del liquidatore è pubblicata sul Registro delle Imprese e comunicata all'Agenzia delle Entrate, è opportuno che analoga pubblicità sia data alla chiusura della procedura e quindi alla cessazione dell'incarico del liquidatore.
Per quanto riguarda il Registro delle Imprese, va verificata la prassi in uso presso il Tribunale competente (non ci risulta un comportamento uniforme fra i vari Tribunali) e quindi se la Cancelleria provveda alla comunicazione o se ne debba occupare il liquidatore o il debitore.
Per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, tale adempimento compete all'imprenditore tornato in bonis.
Relativamente a entrambe tali formalità, suggeriamo al liquidatore di verificare se le comunicazioni siano avvenute, e in caso contrario provvedere autonomamente: pur nel silenzio della legge riteniamo che egli possa esservi legittimato anche se cessato dall'incarico.
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