Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
ACCESSO SOVRAINDEBITAMENTO EX AMMINISTRATORE SRL
-
Gianlorenzo Pozzuto
BENEVENTO10/07/2026 12:13ACCESSO SOVRAINDEBITAMENTO EX AMMINISTRATORE SRL
Buongiorno, una persona fisica socio ed ex amministratore di una srl ha prestato, anni fa, fidejussione personale a favore della società per un debito bancario. La società qualche anno fa è fallita anche per altri debiti e la banca ora tenta di rivalersi sul fideiussore. Il fideiussore ex amministratore è attualmente pensionato con pensione minima e non ha altri redditi nè beni. C'è la possibilità che il Il fideiussore acceda ad una procedura di sovraindebitamento riservata ai consumatori oppure essendo il debito da fideiussione riconducibile ad attività d'impresa ciò non è possibile? -
Zucchetti Software Giuridico srl
15/07/2026 10:03RE: ACCESSO SOVRAINDEBITAMENTO EX AMMINISTRATORE SRL
A nostro avviso la strada della ristrutturazione dei debiti del consumatore è preclusa, anche laddove accanto ai debiti indicati nella domanda vi fossero (come sovente accade) debiti di natura consumeristica.
Prima del 29 settembre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs 13.9.2024, n. 136, si discuteva se un soggetto di questo tipo (afflitto cioè da una debitoria "mista" o avente una esposizione debitoria derivante da precedente attività di impresa) poteva dirsi o meno consumatore (e quindi si discuteva se egli potesse o meno accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore).
All'interrogativo ha risposto il citato d.lgs 136 il quale ha escluso che un soggetto avente una debitoria mista possa qualificarsi consumatore. Ciò è avvenuto attraverso una modifica della nozione di consumatore (art. 2, comma 2 let. e) affermandosi che costui può accedere "agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (solo) "per debiti contratti in tale qualità".
Nella relazione illustrativa si spiega che si è voluto "esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore" e che "la precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione".
Dunque, il soggetto che ha una esposizione eterogenea (consumeristica e non) o esclusivamente non consumeristica non può accedere alla ristrutturazione dei debiti.
Resta da chiedersi se costui può accedere al concordato minore.
Sul punto, secondo un primo arresto della giurisprudenza di merito (Tribunale di Vicenza 13 marzo 2025, Tribunale di Ancona 3 aprile 2025 e Tribunale di Modena 7 aprile 2025 Tribunale di Ivrea, 10 febbraio 2026), l'imprenditore individuale cancellato (a differenza di quello collettivo) aveva a disposizione questo strumento.
Trib. Brescia, 24 dicembre 2024 aveva invece secondo noi efficacemente illustrato le ragioni della inammissibilità della domanda presentata dall'imprenditore individuale cancellato.
In primo luogo la pronuncia ricorda la previsione di cui all'art. 33, c. IV, CCII (la quale peraltro non è stata oggetto di modifica da parte del c.d. Correttivo Ter adottato con D.Lgs. n. 136/2024), sottolineando come detta disposizione non svolga alcuna distinzione fra imprenditore individuale o collettivo (in tal senso cfr. Trib. Torino, 24.7.2023), ed a questo proposito possiamo aggiungere che invece una distinzione si rinviene nel comma 3, per cui il fatto che questa distinzione non riecheggi nel comma 4 non può essere intesa alla stregua di una mera svista.
Aggiunge la pronuncia che ove si volesse valorizzare la distinzione fra imprenditore individuale e collettivo nel senso di sottolineare il primo, a differenza del secondo, sopravviva alla cancellazione dal registro delle imprese, eguale distinzione dovrebbe valorizzarsi anche in relazione alla omologa procedura negoziale "maggiore", ovverosia il concordato preventivo, mentre invece la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, in tale settore, come la proposta di concordato preventivo formulata dall'imprenditore cancellato rimane inammissibile a prescindere dal tipo di imprenditore (individuale o collettivo) che l'abbia proposta, posto che in entrambi i casi la volontaria cessazione dell'attività di impresa costituisce un comportamento "che preclude l'utilizzo di strumenti finalizzati alla composizione della crisi dell'attività imprenditoriale" (Cass. Civ., Sez. I, 20.2.2020, n. 4329, in materia di impresa individuale).
Anche in questo caso possiamo aggiungere il fatto che nella relazione di accompagnamento al codice della crisi si legge che con il quarto comma dell'art. 33 si è inteso "intervenire risolvere una questione che si era posta nel regime attuale" ed a tal fine, "si specifica che l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può fare ricorso né al concordato preventivo, né all'accordo di ristrutturazione, con conseguente inammissibilità della domanda presentata".
La tesi da noi sostenuta, del resto, si ritrova nel decreto 26.7.2023 con il quale il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. nel quale si lamentava, tra l'altro, che l'imprenditore cancellato non potesse accedere al concordato minore. Nel provvedimento infatti il Primo Presidente, affermando la tesi da noi condivisa, ha affermato che "La norma del Codice della crisi non sembra ritenersi innovativa, ma si pone in una linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore delle disposizioni della legge fallimentare, avendo il correttivo inteso estendere espressamente tale principio anche al concordato minore".
Questa interpretazione a nostro avviso non si pone neppure in contrasto con la ritenuta possibilità di accesso al concordato minore del socio illimitatamente responsabile pur dopo la cancellazione dal registro delle imprese (visto che l'art. 33 parla di imprenditore, e tale non è il socio). A tale proposito osserviamo che, invero, mentre se si negasse l'accesso al socio illimitatamente responsabile, si avrebbe che costui rimarrebbe costretto a subìre le scelte della società (che per esempio non ha ritenuto di avviare la procedura prima della cancellazione) altrettanto non può dirsi per l'imprenditore individuale, che invece ha tutti i mezzi per decidere in completa autonomia le sorti della propria impresa, e quindi può determinarsi, prima della cancellazione ad accedere al concordato minore.
Del pari, non ci sembra che questa interpretazione sia irragionevole nella misura in cui il debitore cancellato affetto da debitoria mista può accedere al concordato minore (essendosi chiarito, con la riscrittura dell'art. 2 let. e) ad opera del correttivo, che la ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentita solo in presenza di debiti esclusivamente consumeristici), così risolvendo la sua crisi, mentre l'imprenditore cancellato affetto da una debitoria tutta derivante da attività d'impresa avrebbe solo l'accesso alla strada della liquidazione controllata, e non potrebbe fruire dello strumento alternativo del concordato minore.
Invero, non è detto che l'imprenditore cancellato affetto da una debitoria mista possa accedere, per la parte di debito imprenditoriale, al concordato minore (proprio in ragione del divieto di cui al quarto comma dell'art. 33).
Gli argomenti da noi sostenuti hanno trovato recente conferma nella giurisprudenza di legittimità, che non la sentenza 16-6-2026, n. 20141 ha affermato che "La domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio".
Questa pronuncia, peraltro, sgombra anche il campo dai possibili profili di illegittimità costituzionale cui, secondo taluna giurisprudenza di merito, questa tesi si esporrebbe laddove introdurrebbe una disparità di trattamento tra imprenditore individuale e professionista. Questa disparità, osserva la corte, non sussiste laddove si osservi che si tratta di situazioni eterogenee, che dunque ben possono essere disciplinate diversamente.
In definitiva, non resta che lo strumento della liquidazione controllata.
-