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decreto ingiuntivo per debito non ricompreso nel piano di ristrutturazione del debito

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    06/07/2026 17:13

    decreto ingiuntivo per debito non ricompreso nel piano di ristrutturazione del debito

    Buongiorno,
    come indicato in oggetto il debitore ha ricevuto un decreto ingiuntivo per un debito che non mi aveva comunicato in sede di stesura del piano di ristrutturazione del debito del consumatore. Ora il piano è stato omologato dal Tribunale ed è in corso il versamento mensile delle quote stabilite per costituire la somma da versare ai creditori tra i quali non è ricompreso il creditore suddetto. Posto che occorre verificare se tale credito sia da riconoscere o meno e a tale proposito è stato interessato un legale, ma se fosse il credito da riconoscere come si dovrà comportare il debitore? Essendo tale credito non inserito nel piano il debitore è tenuto a pagare integralmente tale somma ? Non credo si possa ripresentare un nuovo piano includendo tale nuovo creditore.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      10/07/2026 08:07

      RE: decreto ingiuntivo per debito non ricompreso nel piano di ristrutturazione del debito

      Il tema è sostanzialmente inesplorato, ed alquanto articolato.
      Proviamo a fornire il nostro punto di vista.
      Per farlo occorre procedere ad una lettura complessiva dell'ordito normativo, considerando le posizioni di tutti i creditori non inseriti nel piano.
      A norma dell'art. 70 c.c.i.i., la proposta ed il piano vanno trasmessi ai creditori, i quali hanno 20 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione, per presentare osservazioni. Quindi, nei 10 giorni successivi, l'OCC riferisce al giudice (proponendo eventuali modifiche al piano) il quale, risolta ogni contestazione, pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda di omologa. Durante il procedimento appena descritto è previsto (dall'art. 70 comma 4) che, su richiesta del debitore, il giudice può disporre "la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano" e può "altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore".
      Dal combinato disposto di queste previsioni si ricava il dato per cui, con l'omologa, si cristallizza, per i creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda, il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, poiché l'unica via percorribile per soddisfare il loro credito resta quella endoconcorsuale.
      Dunque, i creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo ed il cui credito è stato ammesso: parteciperanno al concorso secondo le regole proprie della procedura concorsuale, e potranno agire esecutivamente, per la porzione non soddisfatta, solo se non interviene l'esdebitazione.
      Interessati dal divieto saranno altresì i creditori esclusi che non hanno presentato osservazioni o che, a monte, non hanno presentato domanda di insinuazione pur avendo ricevuto la comunicazione di cui all'art. 70. Costoro non parteciperanno al riparto e non godranno di strumenti di tutela.
      Resta da comprendere se i creditori che non hanno presentato domanda, benché nelle condizioni di farlo, potranno promuovere azioni esecutive dopo la chiusura della procedura.
      A questo proposito entra in gioco il meccanismo della esdebitazione, e segnatamente l'art. 278 comma 2, il quale prevede che "Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado". Quindi, in presenza di un credito non insinuato, l'esdebitazione opera solo per quella quota parte che non avrebbe trovato soddisfacimento neanche in caso di presentazione di una domanda di ammissione. Ciò significa che il creditore non insinuatosi viene falcidiato per la quota parte che sarebbe rimasta comunque impagata qualora avesse partecipato al concorso (rispetto alla quale opera l'esdebitazione) mentre mantiene integre le proprie ragioni per la sola porzione che avrebbe ricevuto in caso di ammissione al passivo (anche se la formula normativa parla di "percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado"). La funzione della previsione è evidentemente quella di incentivare le insinuazioni, poiché se un debitore decide di non concorrere non può sperare di riceverne una qualche utilità, atteso che potrà agire esecutivamente per la sola percentuale di credito per cui sarebbe stato soddisfatto (e non per una percentuale maggiore).
      È allora evidente che tali creditori potranno avviare un'azione esecutiva, dopo la chiusura della procedura, per la sola porzione di credito che avrebbe trovato capienza in sede di concorso.
      Detto dei creditori che volutamente non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, occorre ora trattare della posizione di quei creditori che, come quelli indicati nella domanda, non abbiano neppure ricevuto la comunicazione di cui all'art. 70 comma 1, o non siano stati inseriti nell'elenco dei creditori allegato alla domanda, per causa a loro non imputabile.
      Tali creditori, se non è ancora intervenuta la sentenza di omologazione possono formulare osservazioni alla proposta pur essendo scaduto il termine dei 20 giorni (di cui all'art. 70 comma 3), chiedendo di essere inseriti nello stato passivo. In tal caso l'OCC dovrebbe proporre le conseguenti modifiche del piano, sulle quali il giudice si esprimerà nel contraddittorio tra le parti in sede di risoluzione delle contestazioni.
      Se invece la sentenza di omologa fosse già stata pronunciata, esclusa la possibilità di accedere al riparto poiché il paino si è già cristallizzato, l'unico rimedio praticabile dovrebbe essere quello della impugnazione della sentenza a norma dell'art. 70 comma 8 c.c.i.i.
      Per tali creditori va invero esclusa la possibilità di agire esecutivamente sui beni del debitore, ove si osservi che non avrebbe senso attribuire al debitore il diritto di chiedere al giudice di pronunciare lo stay delle azioni esecutive pregiudizievoli per la fattibilità del piano, e poi consentire che quella fattibilità sia messa in crisi in sede di esecuzione.
      Inoltre, se si ammettesse che un creditore anteriore possa agire esecutivamente sui beni del debitore ad omologa intervenuta, questa si risolverebbe, in concreto, in un nulla di fatto, e tale considerazione porta ad affermare che il divieto di agire interessa anche i beni eventualmente esclusi dal piano medesimo o sopravvenuti.
      Inoltre, sebbene nella ristrutturazione dei debiti del consumatore manchi una regola, uguale a quella contenuta nell'art. 117 c.c.i.i. (che a sua volta recepisce il vecchio art. 184 l.f.) per cui "Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso", (dal che si ricava che non rileva la inclusione o la esclusione degli stessi nel piano, posto che il legislatore si riferisce indistintamente a tutti i creditori anteriori), occorre giungere alla stessa conclusione anche nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, per le seguenti ragioni.
      L'art. 72 c.c.i.i. prevede che "Il giudice revoca l'omologazione o su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo".
      Questo significa che se un creditore è stato estromesso con dolo o colpa grave (nel che si sostanzia la diminuzione del passivo), la conseguenza non sarà che quel creditore può agire esecutivamente sul patrimonio del debitore considerando l'omologa del piano tam quam non esset: se così fosse, non avrebbe mai interesse a chiedere la revoca dell'omologa (e dunque ci troveremmo al cospetto di una disposizione in parte qua del tutto inutile), potendo agire come se quella omologa non esistesse. Ergo, il divieto colpisce anche i creditori anteriori estromessi, se quella estromissione deriva da dolo o colpa grave.
      Ma allora, se divieto di agire esecutivamente si produce nei riguardi dei creditori che il debitore abbia intenzionalmente escluso dal piano, per un elementare principio di continenza quel divieto deve valere anche per quei creditori esclusi dal debitore per colpa lieve o lievissima (o addirittura per fatto imputabile a negligenza dell'OCC).
      Ecco che, allora, l'unico rimedio praticabile è quello dell'appello ex art. 70 comma 8 c.c.i.i., vale a dire l'impugnazione dell'omologa.