Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Chiusura procedura di liquidazione L. 3/2012 con reddito da partecipazione

  • Chiara Plazzotta

    Montebelluna (TV)
    23/01/2026 12:15

    Chiusura procedura di liquidazione L. 3/2012 con reddito da partecipazione

    Buongiorno,
    nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, il sovraindebitato risulta titolare di redditi da partecipazione in società in accomandita semplice, imputati per trasparenza ai sensi dell'art. 5 TUIR. Tali redditi presentano la peculiarità di essere determinabili in via definitiva solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di competenza (quindi per l'anno 2026 andiamo ad ottobre 2027), con conseguente indisponibilità del dato reddituale netto effettivo alla data di chiusura della procedura, che avverrà a ottobre 2026 dopo i 5 anni previsti di durata.
    La permanenza formale della procedura fino alla presentazione della dichiarazione fiscale dell'anno successivo, a mio avviso, comporterebbe un prolungamento artificioso della durata della procedura, in contrasto con i principi di efficienza, proporzionalità e ragionevole durata del procedimento, oltre a determinare un aggravio di costi per la massa.
    Pensavo di proporre, con apposita istanza, al GD di procedere alla chiusura formale della procedura nell'anno 2026, con previsione nel decreto di chiusura di una clausola di conguaglio differito, secondo la quale:
    - il debitore sarà tenuto a trasmettere al liquidatore copia della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2026 non appena disponibile;
    - il liquidatore provvederà alla determinazione della quota eccedente la soglia di mantenimento stabilita nel decreto di apertura;
    - il debitore sarà tenuto a versare tale quota entro un termine prestabilito (es. 30 giorni);
    - l'inadempimento potrà rilevare ai fini della valutazione della correttezza della condotta del debitore e dell'esdebitazione;
    - il liquidatore effettuerà un riparto supplementare extra procedura, senza riaprire la procedura.
    Nella pratica procederei a presentare il rendiconto finale con la clausola che l'anno 2026 non è incluso nel rendiconto e sarà oggetto di conguaglio differito. Successivamente farei richiesta di liquidazione di un compenso forfetario comprensivo dell'attività post procedura (verifica e riparto extra procedura). Quindi procederei con il riparto di tutte le somme acquisite fino all'anno 2025 e chiederei la chiusura della procedura.
    Post procedura, nel 2027, redigerei un piano di riparto supplementare, comunicandolo ai creditori e assegnando i 15 gg di tempo per eventuali osservazioni. Quindi distribuirei le somme e depositerei una nota informativa in tribunale. Non dovrebbe esserci necessità di autorizzazione ulteriore del GD in quanto andrei ad applicare esattamente lo schema di riparto del riparto finale.
    Vi chiedo cortesemente un parere su quanto sopra da me ipotizzato,.
    Grazie, cordiali saluti.