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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Procedura di liquidazione controllata
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Alessandra Ortali
FORLI' (FC)20/11/2025 13:14Procedura di liquidazione controllata
Sono liquidatore per procedura di liquidazione controllata aperta a dicembre 2022.
La stessa prevedeva un pagamento da parte del debitore per una durata di 4 anni.
Alla scadenza del 3 anno, quindi fine 2025 , il debitore puo' chiedere l'esdebitazione.
Ho il dubbio sulla durata delle operazioni di liquidazioni e nello specifico
se far continuare a versare anche il 4 anno ( poichè indicato nel ricorso) o chiudere
al terzo a norma del art. 272 comma 3
Ringrazio anticipatamente
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Zucchetti Software Giuridico srl
23/11/2025 16:05RE: Procedura di liquidazione controllata
A nostro avviso se il programma di liquidazione prevede flussi in entrata per 4 anni, essi devono essere tutti acquisiti.
L'art. 272 comma 3, nel testo riscritto dal d.lgs 136/2024, prevede al secondo capoverso che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire".
A sua volta l'art. 282 comma 1 dispone, tra l'altro, che "Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.
Entrambe le disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del citato d.lgs.; lo prevede l'art. 56 comma 4.
Queste norme recepiscono gli approdi cui era giunta già la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 6/2024 aveva affermato che la procedura deve apprendere i beni e le quote di reddito che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all'apertura della procedura, aggiungendo che se non ci sono prospettive di incasso la procedura va chiusa.
Il combinato disposto di queste disposizioni consente di affermare che la procedura deve rimanere aperta sino al completamento delle operazioni di liquidazione, ma allo scadere del triennio il debitore può essere esdebitato. In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza. Trib Avellino, 26-11-2024 ha ad esempio affermato che "In una liquidazione controllata familiare con soli redditi, l'orizzonte temporale a cui l'attestatore deve far riferimento al fine di stabilire se vi siano somme disponibili per la soddisfazione dei creditori, in quanto eccedenti i bisogni di mantenimento minimo dei proponenti, è il triennio dall'apertura della procedura, non residuando, al termine, alcuna ulteriore attività liquidatoria da compiere che ne giustifichi la prosecuzione ai sensi dell'art. 272, comma 3, C.C.I.I.". Invero, se dopo il decorso del triennio manca interviene l'esdebitazione (la quale, secondo la citata pronuncia della Consulta, "comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata", manca il titolo per l'ulteriore apprensione di quote stipendiali.
Questo tuttavia non significa che ogni operazione si debba arrestare. Invero, l'espressione "completa esecuzione delle operazioni di liquidazione" contenuta nella disposizione non deve essere intesa in senso restrittivo. Essa, a nostro avviso, va riferita a tutte le operazioni di realizzazione dell'attivo previste dal programma di liquidazione, per cui, ad esempio, se è prevista l'acquisizione (come nel caso di specie) di crediti futuri, essi vanno acquisiti e successivamente distribuiti tra i creditori ammessi al passivo, nonostante l'intervenuta esdebitazione.
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