Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata

  • Michela Sgolacchia

    Savignano sul Rubicone (FC)
    16/10/2025 17:06

    Liquidazione controllata

    Buonasera,
    in una liquidazione controllata l'unico attivo è costituito dai versamenti di una quota di reddito del debitore, come stabilito dal G.D.
    Il debitore ha cessato di versare la sua quota di reddito, anche se ha ancora il suo lavoro. In qualità di Liquidatore posso/devo agire pignorando la quota di stipendio (dietro autorizzazione del G.D.), o devo procedere alla chiusura della procedura distribuendo l'attivo recuperato?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/10/2025 08:13

      RE: Liquidazione controllata

      Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci accingiamo a svolgere, osserviamo che il liquidatore dovrà attivarsi senza indugio per richiedere che il datore di lavoro versi alla procedura la quota parte di stipendio individuata dal giudice.
      Proviamo a spiegare le ragioni di questa indicazione.
      A norma dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
      i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
      i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
      i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
      le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
      Tutti gli altri beni sono compresi nella liquidazione giudiziale. Di questo vi è diretta conferma nell'art. 270 comma 2 let. e) a mente del quale con la sentenza di apertura della liquidazione il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti par- te del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi", e nell'art. 275 comma 2, il quale dispone che "Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione".
      Dunque è chiaro, sulla scorta di questa norma, che la quota di reddito eccedente quella necessaria al mantenimento del debitore va considerata attivo della procedura.
      Del resto, l'art. 142 c.c.i.i., applicabile alla liquidazione controllata in forza del richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5, prevede che La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, aggiungendo al comma 2 che "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Ed allora, se così è, non è corretta la "prassi" per cui, ricevuta l'intera retribuzione, il debitore versa alla procedura la quota parte che eccede quella che è autorizzato a trattenere.
      Al contrario il liquidatore deve attivarsi perché, sulla scorta del provvedimento del giudice, la porzione di stipendio che affluisce all'attivo della procedura sia versata direttamente in favore di questa.