Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Mancato pagamento delle quote di reddito - antieconomicità dell'attività di recupero del credito della massa

  • Guglielmo Angioni

    Milano
    16/01/2026 18:34

    Mancato pagamento delle quote di reddito - antieconomicità dell'attività di recupero del credito della massa

    Spettabile Forum,
    sono stato nominato Liquidatore in una procedura di liquidazione controllata la cui apertura è stata richiesta da soggetto iscritto all'Aire e residente nella Svizzera tedesca.
    Il sovraindebitato non è titolare di beni immobili o altri asset di rilievo, ed ha offerto unicamente una quota del proprio reddito.
    Una volta aperta la procedura, ha tuttavia pagato solo la prima rata, e poi ha smesso. Tale situazione si protrae da mesi, nonostante i numerosi solleciti.
    Il Giudice Delegato mi chiede ora di verificare se conviene far riconoscere ed eseguire la sentenza di apertura della LC in Confederazione Elvetica, onde far valere i diritti della massa, eseguendo un'indagine patrimoniale sul soggetto e coinvolgendo direttamente il datore di lavoro nelle forme del pignoramento presso terzi o equipollenti del diritto svizzero.
    Va detto tuttavia che la procedura non ha ad oggi attivo, e pertanto non è chiaro chi dovrebbe finanziare tale attività, posto che per la stessa dovrei dare incarico ad un avvocato che parli tedesco e che operi in loco.
    E' possibile richiedere la chiusura anticipata della procedura per antieconomicità dell'attività volta a tutelare il credito della massa?
    Resto in attesa di cortese riscontro, grazie.
    Un cordiale saluto.
    Guglielmo Angioni
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/01/2026 16:59

      RE: Mancato pagamento delle quote di reddito - antieconomicità dell'attività di recupero del credito della massa

      La domanda contiene a nostro avviso un equivoco di fondo, che a volte si riscontra nella prassi.
      L'equivoco è quello per cui nella liquidazione controllata il debitore abbia la possibilità di "offrire" dei beni. Questa impostazione è sbagliata perché la liquidazione controllata (a differenza del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore) non è una procedura in cui il debitore mette a disposizione qualcosa. Nella liquidazione controllata (come nella liquidazione giudiziale) la procedura apprende tutti i beni del debitore, presenti e futuri (dall'art. 272, comma 3-bis c.c.i.i., secondo cui "sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi"., esclusi quelli individuati espressamente indicati nell'art. 268, comma 4, tra cui (lettera b) "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia".
      Il debitore quindi non è libero di pagare o meno. Occorrerà che il giudice determini la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ed intimare al datore di lavoro di versare la differenza alla procedura, avvertendolo che eventuali pagamenti eseguiti in favore del debitore saranno inopponibili alla procedura.
      Osserviamo a questo proposito che in ambito fallimentare è pacifico che sono inefficaci, ex art. 44 l.f., (oggi corrispondente all'art. 144 c.c.i.i.) i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento dal debitore, anche ove posti in essere in esecuzione di una precedente ordinanza di assegnazione, (tra le tante, Cass. 5-6-2020, n. 10820; Cass. 22-1-2016, n. 1227; Cass. 17-12-2015, n. 25421; Cass. 31-3-2011, n. 7508).
      A questa affermazione si potrebbe obiettare che l'art. 270 comma 5, sebbene disponga che sono applicabili alla liquidazione controllata gli artt. 142 e 143, non cita l'art. 144.
      Tale omissione, tuttavia, non esclude l'operatività della regola della inefficacia di questa norma.
      Invero, l'omesso richiamo ad essa si giustifica, a nostro avviso, con il fatto per cui sono eslcusi dalla liquidazione controllata, a norma dell'art. 268 comma 4 let. b) "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia", sicché i pagamenti eseguiti con questi proventi non sono inefficaci, e quindi sarebbe stato incongruo richiamare l'art. 144.
      Del resto, la regola della inefficacia di cui all'art. 144 è la diretta conseguenza della regola generale di cui all'art. 142, che invece è richiamato.
      L'assunto dell'applicabilità dell'art. 144 c.c.i.i. (seppur, attraverso il ricorso all'analogia) è stato peraltro sostenuto in giurisprudenza da Trib. Pistoia, con la sentenza n. 11 del 20.1.2025, nonché da Trib. Avezzano, n. 8 dell'8.4.2025.