Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

familiari del debitore

  • Ilaria Totaro

    Lecce
    16/04/2024 09:16

    familiari del debitore

    Buongiorno,
    gentilmente, nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in caso di sovraindebitato legalmente separato con figli collocati presso la ex coniuge e debitore convivente, come da stato di famiglia, con la propria genitrice e il fratello, nella indicazione della situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare devo indicare
    - la ex coniuge
    - oppure i componenti lo stato di famiglia del sovraindebitato.
    Stesso discorso con riferimento alle spese di mantenimento della famiglia, devo considerare -- quelle della famiglia da cui il sovraindebitato si è "fisicamente" separato (ex coniuge e figli, oltre alle sue personali)
    - oppure quelle della famiglia con la quale convive.
    Ultima precisazione, qualora dovesse essere importante, non sono cessati gli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/04/2024 17:55

      RE: familiari del debitore

      Con riferimento a quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia va calcolato, oltre al mantenimento proprio quello che il sovraindebitato è eventualmente tenuto a corrispondere alla moglie per il suo mantenimento e per quello dei figli, risultante dal verbale della separazione omologata o dalla sentenza di separazione, posto che non vi è un obbligo di mantenimento della mamma e del fratello, salvo che non versino il stato di bisogno.
      Quanto al numero dei componenti il nucleo familiare, riteniamo che, esclusa la famiglia originaria che vive per conto proprio, si possa considerare quella in con cui vive attualmente che è il gruppo familiare nel quale il sovraindebitato è attualmente stabilmente inserito.
      Zucchetti SG srl
      • Ilaria Totaro

        Lecce
        17/04/2024 09:37

        RE: RE: familiari del debitore

        L'art. 67, comma 2 lettera e), CCII, parla degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del SUO (sovraindebitato) NUCLEO FAMILIARE, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della SUA (sovraindebitato) FAMIGLIA.
        Dalla vostra risposta, pertanto, capisco che ai fini della indicazione della situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare, si fa riferimento allo stato di famiglia, mentre circa le spese per il mantenimento della famiglia si devono prendere in considerazione gli obblighi derivanti dal provvedimento di separazione.
        In altre parole la stessa disposizione di legge fa riferimento, nel caso di specie, a due famiglie diverse:
        - con riferimento ai redditi che il sovraindebitato deve indicare, si considerano quelli propri del debitore, nonché quelli della madre e del fratello con lui conviventi
        - con riferimento alle spese di mantenimento che il sovraindebitato deve indicare, si considerano quelle proprie del debitore, nonché quelle per i figli ed eventualmente dell'ex coniuge titolare di assegno.
        E' corretto ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/04/2024 18:06

          RE: RE: RE: familiari del debitore

          Si questo è il senso della nostra risposta. Bisogna dire che si tratta di ricostruzioni normative che stiamo via via facendo per regolamentare una situazione non prevista dalla legge. La lett. c) del comma 2 dell'art. 67 fa infatti riferimento all'ipotesi dell'unico nucleo familiare in cui vi è coincidenza tra il nucleo familiare in cui il debitore vive e la famiglia che usufruisce del suo mantenimento, e non prende in considerazione l'intervenuta separazione tra coniugi, ove si crea una frattura tra le due situazioni.
          In questo caso, a nostro avviso, per quanto riguarda le spese di mantenimento che il sovraindebitato deve indicare, devono essere considerate quelle per il mantenimento proprio del debitore, nonché quelle per i figli ed eventualmente dell'ex coniuge titolare di assegno, che, appunto, sostituisce il mantenimento cui egli contribuirebbe se non ci fosse stata la separazione.
          Su questa soluzione non abbiamo dubbi, nel mentre qualche dubbio abbiamo quanto al numero dei componenti il nucleo familiare da considerare; escluderemmo, come detto nella precedente risposta, la famiglia originaria che vive per conto proprio e gli eventuali redditi della moglie separata o dei figli non confluiscono nelle casse del sovraindebitato, per cui o si considera come nucleo familiare quello in con cui vive attualmente il sovraindebitato o si ritiene che questi non ha un nucleo familiare. Abbiamo optato per la prima soluzione per fatto che il consumatore vive stabilmente ed è inserito nel nuovo nucleo costituito dalla mamma e dal fratello, ma, ripetiamo, si tratta di una interpretazione della quale noi stessi non abbiamo piena sicurezza.
          Zucchetti SG srl