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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Esdebitazione del debitore incapiente: la PEC è necessaria? Se si, chi paga la spesa?
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)21/10/2025 12:08Esdebitazione del debitore incapiente: la PEC è necessaria? Se si, chi paga la spesa?
Buongiorno, sono stato nominato Gestore della crisi in una procedura avviata da una persona fisica che ha ottenuto il decreto di esdebitazione ad inizio di quest'anno.
Adesso il mio compito residuo è quello di relazionare periodicamente al Giudice circa il permanere dello status di incapiente del sovraindebitato.
Zucchetti S.G. ha recentemente comunicato che è in scadenza la PEC della procedura.
Ciò premesso chiedo gentilmente al Vs esperti: in una procedura che è praticamente già chiusa è utile/obbligatorio avere una PEC ?
Inoltre, visto il caso in discussione, la procedura non dispone di alcuna liquidità per cui se si dovesse procedere al rinnovo chiedo: è il sovraindebitato che deve sostenere la spesa?
Grazie molte per il puntuale e aiuto che ci fornite.-
Zucchetti Software Giuridico srl
24/10/2025 12:19RE: Esdebitazione del debitore incapiente: la PEC è necessaria? Se si, chi paga la spesa?
Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, osserviamo che a nostro avviso:
dopo il decreto che concede l'esdebitazione la procedura non è obbligata a dotarsi di una pec, sebbene sia opportuno che la mantenga;
il costo della pec grava sul debitore (o sul professionista che rilevi l'opportunità di mantenerla) a meno che non vi sia stato un provvedimento giudiziale che l'abbia posta a carico della procedura quale spesa prededucibile.
Proviamo a spiegare le ragioni di questo convincimento.
In tema di esdebitazione del debitore incapiente, il comma 7 dell'art. 283 dispone che "Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2".
Il comma nove aggiunge che "L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità".
Come si vede, la procedura si articola in due momenti.
Un primo, che si conclude con il decreto di esdebitazione, ed un secondo, che vede impegnati: eventualmente il debitore; necessariamente l'OCC.
Il primo deve rendere la dichiarazione, circa la sussistenza di utilità rilevanti, solo se esse sopraggiungono (quindi se no sopraggiungono utilità non è tenuto ad alcun adempimento).
Il secondo è impegnato in una attività di:- vigilanza sulla dichiarazione annuale che il debitore deve presentare;
- accertamento sulla esistenza di utilità ulteriori rispetto a quelle di cui ai commi primo e secondo.
- comunicazione ai creditori di utilità sopravvenute, previa autorizzazione del giudice;
- segnalazione al giudice della omissione della dichiarazione (che deve essere presentata solo se positiva) ai fini della revoca del beneficio (ai sensi del comma 7 del medesimo art. 283).
A questo punto divine decisivo il provvedimento con cui il giudice, nel concedere l'esdebitazione, indica "le modalità e il termine" entro il quale il debitore deve presentare, ove positiva, la dichiarazione.
Ricordiamo, infine, che nella procedura di esdebitazione dell'incapiente non è richiamato il comma 10 c.c.i.i. (come invece avviene in altre parti del codice), e quindi il debitore non deve munirsi di pec
La cornice normativa così riassunto consente di rispondere alle domande.
Il debitore non è obbligato a dotarsi di PEC, A) perché il codice non lo obbliga in tal senso, B) perché la dichiarazione annuale è solo eventuale C) perché il codice non prescrive specifiche modalità di presentazione;
non essendo un costo necessario della procedura, esso grava sul soggetto che intende utilizzarla, a meno che il giudice, riconoscendone l'utilità per la procedura, non ponga a carico della stessa il relativo costo.
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