Forum SOVRAINDEBITAMENTO

saldo rapporti bancari

  • Nicola Brancorsini

    Pesaro (PU)
    20/11/2025 12:50

    saldo rapporti bancari

    Buongiorno chiedo se il saldo del conto corrente del sovraindebitato che deve essere trasferito alla procedura di liquidazione è quello alla data della sentenza oppure quello alla data della notifica della sentenza al liquidaore ed al debitore.
    grazie
    cordialmente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/11/2025 14:21

      RE: saldo rapporti bancari

      Per rispondere alla domanda va premesso che a differenza di quanto accade nella liquidazione giudiziale, laddove per tutta una serie di contratti il legislatore detta una specifica disciplina, nella liquidazione controllata ci troviamo al cospetto di una disciplina assai più semplificata ed uniforme.
      Nella liquidazione giudiziale l'art. 183 comma 1 dispone che "I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti".
      Invece, l'art. 270 comma 6 dispone, genericamente che "Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto". Per evitare che la situazione di stallo si protragga a tempo indeterminato, la norma aggiunge che "Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto".
      Riteniamo pertanto che il liquidatore possa senz'altro procedere alla chiusura del conto oppure al subentro nello stesso, chiedendo alla banca un cambio di intestazione del medesimo.
      Osserviamo a tale ultimo proposito che la banca non potrebbe opporsi ad una tale scelta (anche se potrebbe decidere di recedere) poiché il subentro del liquidatore è previsto dalla legge.