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CONCORDATO MINORE _ VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO EX ART 76 CCII

  • STEFANO CARLI

    RIMINI
    05/01/2026 18:23

    CONCORDATO MINORE _ VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO EX ART 76 CCII

    Buon giorno sono stato nominato Occ in un procedura di concordato minore di una societa semplice agricola abbinata al concordato famigliare dei 5 soci (madre e zio anziani di età + 3 figli)
    Le persone fisiche sono tutte maggiorenni ed indipendenti fra di loro in quanto 2 pensionati , 1 lavoratore dipendente all'esterno della societa e 2 soci operativi all'interno della societa agricola.
    La societa ha sottoscritto due mutui ipotecari con ipoteca sui beni personali dei soci ( pertanto il credito delle banche e' inserito in chirografo nello stato passivo della societa e in ipotecario nelle singole situazioni debitorie dei soci .
    Allo stesso tempo i soci hanno sottoscritto a titolo personale e con responsabilità solidale fra loro un finanziamento chirografario .
    Si chiede come operare in questi casi per la valutazione del merito creditizio ex art 76 cci in quanto :
    1. L'unico metodo di calcolo matematico del merito creditizio l'ho individuato nell'art 9 comma 3 bis lettera e) della legge 3/2012 ma non mi sembra che esista una analoga norma nel codice della crisi ;
    2. Ne l'art 120 undecies ne l'art 124 bis del testo unico bancario indicano un metodo matematico di calcolo del merito creditizio;
    3. Come comportarsi quindi per calcolare il merito creditizio per i finanziamenti erogati alla societa posto che il criterio di calcolo derivato dall'art 9 comma 3 bis della legge 3/2012 mi sembra applicabile solo a persone fisiche mentre nel mio caso il debito e' della societa ed i soci persone fisiche ne rispondono solo in qualità di soci - previa escussione della s.s. - e di garanti ipotecari ?;
    4. Come valutare il merito creditizio per il finanziamento sottoscritto in chirografo dai soci persone fisiche con garanzia in solido fra loro in quanto il metodo di calcolo derivato dall'art 9 comma 3 bis della legge 3/2012 porta a differenti risultati a seconda che si considerino per il pagamento delle rate dei finanziamenti i seguenti metodi 1) sommatoria dei redditi di tutti i famigliari al netto dei fabbisogni mensili calcolati in una unica soluzione (es valore istat per una famiglia di 5 persone ) e successivo confronto dell'eventuale residuo attivo con la rate mensile dei finanziamento 2) calcolo dei singoli redditi e dei singoli fabbisogni mensili dei cinque famigliari da cui deriverebbero eventualmente dei singoli residui attivi da confrontare cumulativamente con la rata mensile del finanziamento 3) fare un mero raffronto fra il reddito del singolo famigliare con i suoi fabbisogni mensili e verificare se il suo eventuale residuo attivo specifico gli consentirebbe di pagare o meno l'intera rata del finanziamento visto che il finanziamento e' cointestato ma ne rispondono comunque tutti singolarmente per l'intero importo?.
    Ringrazio per la preziosa collaborazione e porgo distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      09/01/2026 15:31

      RE: CONCORDATO MINORE _ VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO EX ART 76 CCII

      Il tema della valutazione del merito creditizio è articolato.
      La verifica del merito creditizio consiste nel necessario preventivo accertamento della sostenibilità del finanziamento, che tenga conto dell'oggettiva e attuale capacità di rimborso del cliente, anche in presenza di scenari avversi.
      Quando questo accertamento non sussiste vi è una concessione abusiva di credito consistente nell'indebito sostegno all'impresa che, in condizioni di insolvenza è incapace di restituire il finanziamento ottenuto.
      È fisiologico che banche ed intermediari finanziari abbiano interesse a valutare rigorosamente il merito di credito dei loro affidati.
      L'analisi dell'affidabilità economico-finanziaria del cliente – essenziale al fine di individuare il profilo di rischio legato al finanziamento e, dunque, accertare la capacità del finanziato di restituire gli importi erogati con rate costanti – protegge tuttavia non solo il finanziatore, ma anche il soggetto finanziato, dacché previene l'innalzamento del rischio di insolvenza, e gli altri creditori del debitore sovra-finanziato il quale ove privo delle risorse necessarie per ripianare il credito contratto potrebbe altresì cessare di adempiere anche gli altri debiti. Tutelato è altresì il mercato in quanto tale, posto che l'impatto macroeconomico dell'erogazione di crediti eccessivi ma espone tutto il sistema al rischio di default.
      La disciplina dell'obbligo di verifica del merito creditizio si ricava dalle Direttive comunitarie n. 2008/48, sul credito al consumo, e n. 2014/17, sui contratti di credito immobiliare. Tali disposizioni sono state recepite nel nostro ordinamento dagli artt. 120-undicies e 124-bis Tub, i quali impongono al finanziatore di procedere, preventivamente, all'accertamento della sostenibilità del finanziamento, calcolata avendo riguardo a: reddito, patrimonio aggredibile e trascorse vicende restitutorie; informazioni ricevute dal cliente e/o da banche-dati pertinenti.
      Questa verifica si colloca nell'ambito dell'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e prudente gestione, previsti dagli artt. 5 e 127 Tub.
      Alcuni osservano che nella suddetta valutazione non dovrebbero rilevare le garanzie personali prestate da terzi o le coperture assicurative che garantiscono la restituzione delle somme, ma in realtà è ben difficile sostenere che il finanziatore, accertata la disponibilità finanziaria del garante o la sussistenza di un contratto assicurativo contro il rischio di credito, non ne tenga poi conto nella valutazione complessiva finale.
      La verifica del merito creditizio è un obbligo, e tale assunto risulta confermato dal codice della crisi, che fa scaturire dalla sua violazione talune sanzioni in capo al finanziatore.
      Essa non si esaurisce nella mera ricognizione delle condotte pregresse del sovvenuto ma richiede la formulazione di ipotesi concrete sui comportamenti e sui fattori che possono influenzarle. In sintesi, una valutazione prospettica delle "entrate" e delle "uscite", tenendo altresì conto, in un'ottica ad ampio spettro, di potenziali scenari avversi.
      La circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 affronta il problema dell'esame della meritevolezza dell'imprenditore richiedente in maniera specifica, con la puntuale indicazione dei criteri che l'ente creditizio deve diligentemente seguire nell'istruttoria della pratica di concessione dell'affidamento, come nelle fasi successive di rinnovo del rapporto o di revisione delle posizioni di rischio. In particolare, tenendo conto: dell'importo del finanziamento richiesto, della sua durata, delle garanzie offerte, dell'ultimo bilancio approvato e della situazione patrimoniale aggiornata, nonché delle ulteriori informazioni relative alle visure immobiliari, ai bollettini dei protesti, alle valutazioni dei bilanci consolidati, dei bilanci prospettici di cassa e alle certificazioni e alle metodologie di indagini finanziarie della CR.
      Ancor più specificatamente il par. 2 della circolare prevede che "Nella fase istruttoria le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni intrattenute. Le procedure di sfruttamento delle informazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livello di affidabilità del cliente (ad es., attraverso sistemi di credit scoring e/o di rating).
      Nel caso di affidamenti ad imprese, sono acquisiti i bilanci (individuali e, se disponibili, consolidati), le altre informazioni desumibili dalla Centrale dei Bilanci e ogni altra informazione, significativa e rilevante, per valutare la situazione aziendale attuale e prospettica dell'impresa, anche di carattere qualitativo (validità del progetto imprenditoriale, assetti proprietari, esame della situazione del settore economico di appartenenza, situazione dei mercati di sbocco e di fornitura, ecc.). Nel caso in cui l'affidato faccia parte di un gruppo, la valutazione tiene conto anche della situazione e delle prospettive del gruppo nel suo complesso.
      Al fine di conoscere la valutazione degli affidati da parte del sistema bancario le banche utilizzano, anche nella successiva fase di controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi. Le deleghe in materia di erogazione del credito devono risultare da apposita delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica e devono essere commisurate alle caratteristiche dimensionali della banca. Nel caso di fissazione di limiti "a cascata" (quando, cioè, il delegato delega a sua volta entro i limiti a lui attribuiti), la griglia dei limiti risultanti deve essere documentata. Il soggetto delegante deve inoltre essere periodicamente informato sull'esercizio delle deleghe, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche".
      Il paragrafo 2.1 aggiunge quanto segue:
      "Le valutazioni del merito di credito rilasciate dalle ECAI sono utilizzate ai fini dell'applicazione di coefficienti di ponderazione diversificati per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito nel metodo standardizzato conformemente a quanto previsto dal CRR (Cfr. Parte tre, Titolo II, Capo 2).
      Tenuto conto dell'obbligo di non fare eccessivo affidamento sui rating del credito, l'utilizzo dei rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che le banche devono svolgere nei confronti della clientela; esso rappresenta soltanto uno degli elementi che possono contribuire alla definizione del quadro informativo sulla qualità creditizia del cliente.
      Le banche si dotano, pertanto, di metodologie interne che consentano una valutazione del rischio di credito derivante da esposizioni nei confronti dei prenditori, titoli, posizioni verso le cartolarizzazioni nonché del rischio di credito a livello di portafoglio.
      La valutazione del merito di credito svolta dalla banca in base alle risultanze dell'attività istruttoria e delle sue metodologie interne può, pertanto, discostarsi da quelle effettuate dalle ECAI.
      Le banche, oltre ad analizzare la qualità dei singoli prenditori nell'ambito del processo di gestione del rischio, sono tenute a effettuare, con periodicità almeno annuale, una specifica valutazione della complessiva coerenza dei rating delle ECAI con le valutazioni elaborate in autonomia. I risultati dell'esame sono formalizzati in un documento approvato dall'organo con funzione di gestione e portato a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'organo con funzione di controllo. Ove dall'esame emergano frequenti e significativi disallineamenti fra valutazioni interne ed esterne, copia della citata relazione è trasmessa alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia".