Forum SOVRAINDEBITAMENTO

procedure sovraindebitamento reato prescritto

  • Antonella Rosa Tosetto

    Padova
    15/06/2026 11:19

    procedure sovraindebitamento reato prescritto

    Ho verificato che un sovraindebitato risulta essere stato condannato in primo grado con rito abbreviato per concorso nel reato di distrazione art 223 e 216 R.D. 267/42 in appello la sentenza dichiara il non doversi procedere per prescrizione.
    La sentenza non risulta nel certificato penale ma è stata recuperata, a questo punto è ammissibili l'istanza di liquidazione controllata?
    Inizialmente volevo tentare di proporre il piano di ristrutturazione del debito, comunque in questo caso è inammissibile?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/06/2026 22:58

      RE: procedure sovraindebitamento reato prescritto

      Va premesso che se la sentenza di condanna non è passata in giudicato, i fatti in essa accertati non possono ritenersi per veri.
      Di contro, la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non significa che essi non esistano. Anzi, poiché il giudice, nel pronunciare la prescrizione, deve preliminarmente verificare che dagli atti non risulti l'innocenza dell'imputato se è stata pronunciata sentenza di prescrizione questo significa proprio che l'innnocenza non risultava. Lo si evince chiaramente dal secondo comma dell'art. 129, il quale prevede che "Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta".
      Detto questo, la commissione dei fatti di cui alla domanda impedirebbe certamente l'accesso alla ristrutturazione del debito, atteso che a norma dell'art. 69 c.c.i.i. non può accedere alla procedura il debitore che abbia determinato la sua condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
      Occorre a questo punto domandarsi se anche l'accesso alla liquidazione controllata domandata dal debitore sconti un previo vaglio di meritevolezza.
      La giurisprudenza di merito (Trib. Larino, 2 dicembre 2025) ha affermato che all'esito delle modifiche apportate all'art. 269 CCII dall'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, quando la richiesta di apertura della liquidazione controllata è presentata dal debitore, il Tribunale deve verificare, in sede di accertamento delle condizioni di ammissibilità della domanda, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
      Di diverso avviso Cass. Sez. 1, 28/04/2026, n. 11603, la quale tuttavia non si confronta con taluni degli argomenti spesi dalla citata giurisprudenza di merito, con la conseguenza che a nostro avviso, ed in attesa di ulteriore sedimentazione delle contrastanti opinioni, i dubbi permangono.