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Riparto nella Liquidazione del patrimonio

  • Domenico Mauro Alloro

    IMPERIA
    19/03/2021 18:32

    Riparto nella Liquidazione del patrimonio

    Buonasera.
    Liquidazione del Patrimonio: Chiedo un chiarimento su art. 14 duodecies comma 2:
    Fra i creditori ammessi c'è il credito del OCC ammesso in prededuzione.
    L'art. citato ne prevede la soddisfazione con preferenza rispetto agli altri, ma con esclusione di quanto ricavato dal bene ipotecato per la parte destinata al creditore garantito.
    L'attivo della procedura è solo quello derivato dall'avvenuta vendita del bene
    ipotecato che peraltro non copre per intero il credito ipotecario.
    In sede di riparto posso pagare prima il credito del OCC e la rimanenza al creditore ipotecario?
    Se si, mi sembra in contrasto con il citato 14 duodecies: qualcosa mi sfugge? Grazie
    Mauro Alloro Imperia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/03/2021 19:52

      RE: Riparto nella Liquidazione del patrimonio

      Abbiamo già risposto alla sua precedente identica domanda.
      Zucchetti SG srl
    • Domenico Mauro Alloro

      IMPERIA
      23/03/2021 09:09

      RE: Riparto nella Liquidazione del patrimonio

      Scusatemi, ma la risposta al quesito precedente (del 18.3.2021) non l'ho ricevuta.
      per questo ho rifatto il quesito.
      Potreste gentilmente rimandarmela?
      grazie.
      Mauro Alloro - IM
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/03/2021 12:44

        RE: RE: Riparto nella Liquidazione del patrimonio

        Avevamo scritto quanto segue:
        Non le sfugge niente, è al legislatore che è sfuggito qualcosa. Invero il secondo comma dell'art. 14 duodecies della l. n. 3 del 2012 riprende il secondo comma dell'art. 111 e il secondo comma dell'art. 111bis l. fall., ma dimentica di richiamare il principio espresso nel terzo comma dell'art. 111ter l. fall., che tratta delle spese della procedura e della distribuzione delle stesse sui vari beni. Questa carenza può indurre a credere che tutte le prededuzioni, siano essi crediti sorti per obbligazioni contratte post apertura procedura che spese vadano trattate secondo il disposto dell'art. 14 duodecis l. n. 3 del 2002 (e quindi soddisfare prima le ipoteche) oppure che il ricavato dei beni a disposizione dei creditori debba essere comunque prima depurato delle spese, specifiche e generali, della procedura, come nel fallimento.
        A nostro avviso questa seconda interpretazione è la più conforme al sistema non essendo concepibile che si paghi il creditore ipotecario e non le spese incontrate per realizzare le liquidità per effettuare quel pagamento 8ad es. il perito, le spese di pubblicità, ecc.); e se un tale sistema vale per le spese specifiche, deve valere anche per quelle generali, quale il compenso dell'OCC, la cui distribuzione, così come nel fallimento, può essere effettuata secondo un criterio proporzionale, ove esistano più beni su cui farle ricadere.
        Zucchetti SG srl