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liquidazione del patrimonio del debitore - riserva straordinaria quote societarie

  • Oriana Travaglio

    LAMEZIA TERME (CZ)
    14/01/2026 12:43

    liquidazione del patrimonio del debitore - riserva straordinaria quote societarie

    Buongiorno.
    Sono liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (dichiarata aperta con decreto del 2022) in cui è stata messa a disposizione, fra l'altro, una partecipazione societaria, che è stata oggetto di apposita valutazione con perizia del 30.09.2020 (prodotta dalla stessa ricorrente) redatta sulla base dei dati contenuti nella situazione patrimoniale della società alla data del 31.12.2019.
    Orbene, considerato che tale quota è stata venduta a dicembre 2024 e che, dai bilanci prodotti dalla società fino al 31.12.2024, risultano utili non distribuiti ed accantonati a riserva straordinaria senza vincoli di destinazione, ritengo che questi ultimi (riserva straordinaria accantonata nel patrimonio netto successivamente alla perizia e, quindi, non inclusa nella relativa valutazione e nella conseguente cessione della quota) costituiscano, a tutti gli effetti, una parte del patrimonio della debitrice e, pertanto, assoggettati alla procedura di liquidazione (con conseguente possibilità di utilizzarli per far fronte ai debiti, soddisfacendo i creditori ammessi alla procedura di liquidazione secondo l'ordine di priorità stabilito dalla legge).
    Qual è il vostro orientamento?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      18/01/2026 11:17

      RE: liquidazione del patrimonio del debitore - riserva straordinaria quote societarie

      Non condividiamo il ragionamento svolto.
      La quota esprime la partecipazione del socio alle posizioni attive e passive della società, è la misura dei diritti e degli obblighi che al medesimo fanno capo in virtù di detta partecipazione. Orbene, di tale partecipazione la procedura, cedendola, ha dimesso tutte le posizioni attive e passive che ad essa facevano capo in ragione della partecipazione alla società, essendovi succeduto l'aggiudicatario. E ciò è avvenuto indipendentemente dal fatto che la quota sia stata correttamente stimata (per tali intendendosi anche i necessari aggiornamenti peritali).
      Nel senso da noni indicato si è espresso Tribunale Macerata, Sent., 25/01/2008, n. 67.