Forum SOVRAINDEBITAMENTO

stato passivo

  • Alfredo Barbaranelli

    Roma
    14/10/2025 19:25

    stato passivo

    Un avvocato di un creditore mi ha svolto la seguente osservazione: trattasi di procedura di Liquidazione controllata Familiare con due debitori coniugi che hanno rilasciato fidejussione per credito di Società srl fallita: "...........si contestano i due progetti di stato passivo comunicati nella parte in cui riconoscono il credito della mia cliente in ragione del 50% su ciascuna delle due masse.
    Il credito di €............... va ammesso per entrambe le masse per intero in quanto caratteristica della solidarietà passiva è proprio quella che, ai sensi dell'art. 1292 c.c., "ciascuno (dei debitori) può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri».
    Anche dal lato pratico la ammissione al 50% è gravemente lesiva e contraria al dettato della norma richiamata, in quanto se la massa di uno dei due debitori non è insussistente o incapiente l'altra massa del condebitore deve soddisfare l'intero credito del creditore.
    Trova applicazione analogica la disciplina di cui agli art. 61 e 62 LF.
    Alla luce di tale normativa il comune creditore ha diritto di insinuare nel fallimento di ciascun debitore il credito vantato al momento della dichiarazione di fallimento di ciascuno di essi e di mantenere intatto il credito insinuato fino alla integrale soddisfazione, fermo restando che non potrà percepire complessivamente più del suo credito."

    A mio giudizio non ha ragione in quanto l'art. 1292 prevede che per il debito intero rispondano i due debitori in solido, ma se uno dei due paga l'intero, l'altro è totalmente liberato, oltre che per l'art. 66 CCII esistono le procedure familiari con l'obbligo di mantenere distinte sia le masse attive che quelle passive.
    Che ne pensate?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/10/2025 15:17

      RE: stato passivo

      A nostro avviso le osservazioni del creditore sono corrette, e discendono proprio dalle sue osservazioni, che pure condividiamo. Infatti, dagli artt. 1292 e 1294 c.c. si ricava la regola per cui ogni debitore è tenuto per l'intero nei confronti del creditore, ed il pagamento eseguito da uno di essi ha efficacia liberatoria per gli altri.
      È dunque evidente che il credito va ammesso per l'intero su ciascuna massa, eseguendosi poi la rettifica dello stato passivo nel momento in cui il creditore trovasse soddisfacimento (per l'intero o per una parte) su una delle due masse.
      Del resto, è questa la regola che si ricava dalla lettura degli artt. 160 e 161 c.c.i.i..