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fondo patrimoniale nella ristrutturazione dei debiti

  • Maria Pellegrino

    GENOVA
    08/07/2024 12:06

    fondo patrimoniale nella ristrutturazione dei debiti

    La procedura di ristrutturazione dei debiti è prevista per debiti c.d. consumieristici.
    Il ricorrente ha debiti verso finanziarie per prestiti effettuati per esigenze familiari. Ha un fondo patrimoniale costituito nel 2000 nel quale sono presenti l'abitazione principale ed il box.
    Chiedo se nella procedura di ristrutturazione dei debiti il fondo non sia opponibile essendo i debiti relativi ad esigenze della famiglia.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/07/2024 19:00

      RE: fondo patrimoniale nella ristrutturazione dei debiti

      l punto di partenza è che il fondo patrimoniale, come non può essere acquisito al fallimento (concetto pacifico, cfr. Da ult. Cass. 26/06/2023 , n. 18164), costituendo un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità, a maggior ragione non può essere acquisito al patrimonio del consumatore e messo a disposizione dei creditori. Costoro possono autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni; possono, inoltre esercitare azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale se si dimostra la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori o la previsione di un danno potenziale, mentre non sono rilevanti l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore o la partecipazione del terzo (da ult. Cass. 22/04/2024 , n. 10742).
      .Pertanto il debitore può accedere al alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, fermo restando il fondo patrimoniale non essendosi un organo legittimato all'esercizio della revocatoria ordinaria (come il liquidatore nella liquidazione controllata) e i creditori, in pendenza di procedura. Possono continuare ex art. 170 c.c., agire in via esecutiva sui beni del fondo se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni.
      Il problema nasce alla conclusione della procedura del consumatore che determina l'esdebitazione di costui. Tale esdebitazione preclude ai creditori ogni ulteriore aggressione del fondo per i crediti indicati? A nostro avviso questo effetto non si verifica proprio a causa dell'autonomia del fondo patrimoniale, ma non abibamo trovato alcun precedente in materia.
      Zucchetti SG srl