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liquidazione controllata, procedure esecutive ammissione al passivo spese legali e di procedura esecutiva

  • Natalina Gatti

    ROMA
    24/02/2026 17:03

    liquidazione controllata, procedure esecutive ammissione al passivo spese legali e di procedura esecutiva

    Salve. Faccio ina breve premessa: La lquidazione controllata in oggetto è stata aperta a seguito di ricorso di un creditore. I beni di proprietà del debitore sono oggetto di esecuzioni immobiliari ( diverse procedure riuniteì, incardinate su beni diversi e da creditori diversi). All'apertura della liquidazione controllata la procedura immobiliare era in una fase avanzata infatti un immobile era stato già venduto e il rqavato già distriuto preima della'pertura della luiquidaizone controllata, un secondo immbile era stato venduto e si era in attesa della distrubuzione mentre per il terzo, in comproprietà, si era in attesa dello scioglimento della riserva da parte del giudice dell'esecuzione in merito all'accogliamento o meno della domanda di assegnazione proposta dai comprioprietari. Si è quindi ritenuto non far dichiarare improcedibile l'esecuzione ed intervenire nella procedura esecutiva al fine di richiedere l'assegnazine delle somme ricavate dalla vendita del secondo lotto e di quella derivante dall'assegnazione e/o vendita del terzo lotto.
    Il delegato alla vendita, ha formato il progetto di distribuzione del secondo lotto senza il riconoscimento, in favore dei creditori, delle spese legali riconoscendogli le sole spese sostenute. Si sono quindi ripartite le somme in prededuzione anche agli gli ausiliari e la residua somma è stata assegnata alla Liquidazione controllata. I creditori non hanno fatto osservazioni sul piano di riparto e il riparto è stato approvato. Ora mi chiedo se le spese legali dei creditori procedenti/intervenuti possano,nella liquidazione controllata, essere riconosciute ed ammesse al passivo come spese privilegiate ex art. 2770, 2755, 2777 cc ed in quale misura. Al valore medio, al valore minimo? Sono riconoscibili a tutti i creditori visto che le procedure esecutive sono quattro, tutte riunite ma riferite in alcuni casi ad immobili diversi? Non avendo i creditori fatto alcuna osservazione in sede di riparto esecutivo, hanno perso il diritto alla distribuzione in prededuzione e nella liquidazione controllata vanno ammesse in chirografo?