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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
persona fisica sovraindebitata incapiente. ha avuto condanna penali di 6 anni per reati non patrimoniali scontati. ricor...
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Marco Balbi
savona15/10/2026 09:40persona fisica sovraindebitata incapiente. ha avuto condanna penali di 6 anni per reati non patrimoniali scontati. ricorso alla cedu. è preclusiva a procedura di esdebitazione dell'incapiente
Buongiorno
persona fisica sovraindebitata incapiente.
ha avuto condanna penali di 6 anni per reati non patrimoniali scontati.
ricorso alla cedu.
la condanna č preclusiva a procedura di esdebitazione dell'incapiente?
Cordialmente
Dott. Marco Balbi-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/10/2026 13:19RE: persona fisica sovraindebitata incapiente. ha avuto condanna penali di 6 anni per reati non patrimoniali scontati. ricorso alla cedu. è preclusiva a procedura di esdebitazione dell'incapiente
Rispondiamo alla domanda osservando preliminarmente che secondo taluna giurisprudenza (Tribunale di Larino, 2 dicembre 2025) a prescindere dalle condizioni di esdebitazione, anche per accedere alla liquidazione controllata occorre superare un vaglio di meritevolezza, nel senso che "All'esito delle modifiche apportate all'art. 269 CCII dall'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, quando la richiesta di apertura della liquidazione controllata è presentata dal debitore, il Tribunale deve verificare, in sede di accertamento delle condizioni di ammissibilità della domanda, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni".
Di diverso avviso Cass. Sez. 1, 28/04/2026, n. 11603, la quale tuttavia non si confronta con taluni degli argomenti spesi dalla citata giurisprudenza di merito, con la conseguenza che a nostro avviso, ed in attesa di ulteriore sedimentazione delle contrastanti opinioni, i dubbi permangono.
Svolgiamo a questo punto una ulteriore considerazione.
Per le persone fisiche l'accesso alla procedura ha chiaramente la finalità ultima di accedere alla esdebitazione, le cui condizioni sono stabilite dal combinato disposto degli artt. 280 e 282 c.c.i.i.
In particolare, il comma 2 della citata disposizione prevede che "L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
Quindi, l'esdebitazione opera a condizione che il debitore:
non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344;
non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti con- tro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione (se il procedimento penale è in corso la decisione sulla esdebitazione è rinviata);
non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
non abbia fatto ricorso abusivo al credito;
non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione e non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Come si vede, il legislatore ha indicato delle condizioni ostative alla esdebitazione, che hanno valenza "sanzionatoria", nel senso che puniscono, con la negazione della esdebitazione, taluni comportamenti del debitore, al ricorrere dei quali egli è ritenuto, nella sostanza, non meritevole della esdebitazione.
Ora, se così è, se cioè l'accesso alla procedura ad iniziativa del creditore è funzionale alla esdebitazione, non si vede per quale ragione la stessa debba essere aperta, posto che essa, lungi dal consentire al debitore di raggiungere il suo scopo, non gioverebbe ai creditori, posto che a norma dell'art. 268 comma 2 la porzione di patrimonio che ad essi sarebbe sottratta (perché non acquisita all'attivo della procedura) sarebbe maggiore di quella individuata dalle norme che regolano l'impignorabilità.
Ad ogni buon conto, allo stato (anche tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra citata) se vi è stata condanna penale, la stessa non è ostativa all'accesso alla procedura, ma se ne dovrà necessariamente tener conto in tema di esdebitazione.
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