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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Fondo rischi per credito MCC non ancora escusso
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Elvira Deiana
Barrali (SU)20/01/2026 18:46Fondo rischi per credito MCC non ancora escusso
Buonasera,
in una procedura di concordato minore ho il caso di un credito bancario garantito da MCC (Covid - decreto liquidità, garanzia 100%).
La banca attualmente viene pagata regolarmente sintanto che non si depositerà la proposta di concordato, pertanto quando il giudice si esprimerà, la garanzia MCC non sarà, presumibilmente, ancora escussa.
In presenza di creditori bancari titolari della garanzia di MCC non ancora escussa, il debitore deve tener conto del rischio di escussione, per cui nel caso in cui la titolarità del credito sia ancora in capo alla Banca, dovrà mantenere il predetto creditore in specifica classe, ma la eventuale pretesa di MCC dovrà essere presa in considerazione nelle forme di cui all'art. 87, comma 1, lett. p-bis CCII, norma sicuramente compatibile con il concordato minore, quindi importabile ex art. 74, u.c., CCII, mentre nel caso in cui la titolarità del credito sia già in capo a MCC, il ricorrente potrà evitare la formazione (obbligatoria) di classi (Tribunale di Modena, 03 febbraio 2025, Est. Bianconi).
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 03.10.2022, al paragrafo C della Parte VI delle Disposizioni Operative prevede una procedura in base alla quale i soggetti debitori (ovvero i loro garanti), possono riformulare proposte di accordi transattivi riguardanti il debito oggetto di garanzia MCC, anche nell'ambito di procedure sulla crisi di impresa, tra le quali sono espressamente annoverate la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Le proposte di ristrutturazione devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo.
Il problema che mi pongo riguarda la misura dell'accantonamento al Fondo Rischi . Il debitore si avvarrà, per la presentazione della proposta, di risorse esterne (trattasi di concordato minore relativo ad ex imprenditore, oggi dipendente pubblico), e dovranno essere ripartite nel rispetto dei privilegi.
L'INPS è il creditore che in assenza di escussione della garanzia MCC ha il privilegio di grado maggiore ed a cui possiamo assegnare (supponiamo) un 30%.
Tutti gli altri creditori avranno una % di soddisfo inferiore, compresa la Banca X a cui verrà assegnata la percentuale del chirografo.
In ragione del fatto che le proposte di ristrutturazione (per credito garantito escusso) possono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo, e del fatto che il credito garantito MCC, se fosse stato escusso, avrebbe una prelazione maggiore rispetto al credito INPS, mi pongo il problema della quantificazione del Fondo Rischi, considerato che al chirografo assegneremo probabilmente un 3%.
Non essendo stata escussa la garanzia, quindi non essendo presente il credito con privilegio superiore ad INPS, a cui assegneremo un 30%, sarebbe vincolante stanziare un 15% senza ledere gli interessi di MCC?
In questo caso, la percentuale del 15% sarebbe superiore ad altre % di soddisfo presenti nella proposta, si chiede se lo stanziamento in questione lederebbe il principio del rispetto dei gradi di prelazione (non è ancora sorto il diritto per MCC), o si può allineare un accantonamento al fondo rischi alla % del chirografo?
Il riferimento al 15% come soddisfo minimo sarebbe stato certamente rispettato se fosse stata già escussa la garanzia, stabilendo delle % inferiori per gli altri creditori di grado inferiore: nel caso di mancata escussione della garanzia, dovendo costituire un fondo rischi, il problema è la quantificazione, considerato che il debitore dovrà fare i conti con delle risorse disponibili limitate che verranno assegnate nel rispetto delle prelazioni.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
22/01/2026 18:03RE: Fondo rischi per credito MCC non ancora escusso
Rispondiamo alla domanda svolgendo questa premessa. Il Paragrafo C.1 della parte IV delle disposizioni operative del Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 03.10.2022disciplina gli "accordi transattivi su singole operazioni proposti dal soggetto beneficiario finale". Si tratta, per l'appunto, di transazioni sul credito che intercorrono tra MCC ed il beneficiario del finanziamento. La norma precisa che "tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi d'impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d'impresa, ecc.)".
La norma, pertanto, nel prevedere che "A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi: …devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo", non sta a significare che, stando al caso della domanda, la proposa di concordato minore è inammissibile se non prevede il pagamento almeno del 15% del debito complessivo. Significa invece che a un accordo che preveda il pagamento di una percentuale inferiore, (e che può essere contenuto anche in un concordato minore) MCC non presta il consenso, il che sta a significare che, all'evidenza, ove chiamata a votare si esprimerà contro.
Quello che invece rileva, come osservato nella domanda, è il contenuto della lettera p-bis) dell'art. 87 c.c.i.i., secondo il quale il piano deve contenere "l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito".
Questa norma nasce dal fatto che secondo la Corte di cassazione, in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venire meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, ex lege e fin dal momento dell'erogazione. È conseguentemente irrilevante che l'insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina (Cass. 15 maggio 2023, n. 13152; Cass. 18 gennaio 2022, n. 1453; Cass. 13 maggio 2020, n. 8882).
Questa interpretazione in sede di concordato creava problemi nella redazione del piano e della proposta in quanto nel momento della presentazione del ricorso, se la garanzia non è stata ancora escussa, il debitore deve depositare l'elenco dei creditori e nell'elenco deve indicare il credito della banca erogante, non il credito di MCC/SACE (che potrebbe anche non sorgere mai).
Sennonché, se la banca escute la garanzia, il credito della banca si trasforma, per la parte escussa, in credito assistito da un privilegio di rango elevato, che trova collocazione subito dopo i privilegi di cui all'art. 2751- bis c.c. e, quindi, prima del privilegio Inps ex art. 2753 c.c. di primo grado, il che richiede una percentuale di soddisfazione ben diversa rispetto al precedente credito chirografario.
Sulla base di quanto detto, la soluzione prescelta dal legislatore nell'art. 87, comma 1, lett. p-bis) impone, nella elaborazione della proposta, di appostare un fondo rischi pari all'importo che dovrebbe essere indicato nel piano laddove la escussione fosse già avvenuta, importo tale per cui se la garanzia dovesse essere effettivamente escussa, i creditori privilegiati che si ritroverebbero postergati non ne verrebbero pregiudicati.
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