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domanda ammissione al passivo tardiva nella LC

  • Simone Merlin

    Cerea (VR)
    06/02/2025 12:19

    domanda ammissione al passivo tardiva nella LC

    Buongiorno,
    chiedo un Vostro autorevole parere in merito alla seguente questione.
    Sono stato nominato liquidatore in una LC aperta nel mese di giugno 2024. Ho notificato la sentenza ai creditori e inviato la comunicazione per la presentazione delle domande di ammissione al passivo ex art. 270 c.1 lett. d). Tra i creditori risulta un agente della riscossione per crediti di un Comune relativi a violazioni del codice della strada. L'agente della risc. ha presentato tempestivamente domanda di ammissione al passivo per i crediti già a ruolo (crediti da me accolti). Per mia premura ho notificato la sentenza anche al creditore principale (il Comune) per accertarmi dell'esistenza di eventuali ulteriori crediti non ancora iscritti a ruolo e non ancora trasmessi all'agente della risc., per consentirgli di insinuarsi direttamente al passivo.
    Il Comune non ha presentato alcuna istanza.
    Il 30/12/2024 ho depositato lo Stato passivo definitivo. Pochi giorni dopo il debitore mi ha trasmesso un'ingiunzione di pagamento ricevuta dall'agente della riscossione relativa a violazioni del codice della strada risalenti al 2022, con verbale notificato nel 2022 (il creditore principale è il Comune). Per tale credito non è pervenuta domanda di insinuazione tempestiva né dal Comune né dall'agente della riscossione. A questo punto io ho comunicato alle parti che trattandosi di credito per fatto o causa anteriore all'apertura della LC, senza presentazione di istanza di ammissione al passivo, sarebbe stato trattato, in caso di esdebitazione, ex art. 278 c.2.
    Poco dopo ho ricevuto dall'agente della risc. l'istanza di ammissione al passivo tardiva (senza indicazione della causa del ritardo).
    A mio avviso la domanda è inammissibile per i seguenti motivi:
    1) la domanda di ammissione al passivo doveva pervenire dal Comune entro 90 gg dalla notifica della sentenza (credito presumibilmente non ancora iscritto a ruolo e non consegnato all'agente della risc.);
    2) In ogni caso la domanda tardiva dell'agente della risc. non riporta la causa del ritardo;
    Nel caso in cui, a seguito di mia dichiarazione di inammissibilità della domanda, l'agente della risc. presentasse nuova istanza con l'indicazione della causa del ritardo, il credito sarebbe ammissibile? L'ingiunzione di pagamento riporta data 04/12/2024.
    Sarebbe ammissibile il credito richiesto dall'agente della risc. se il ruolo fosse stato consegnato dal Comune in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al passivo (scad. 30/10/2024)?
    Ritengo inoltre che ogni eventuale domanda tardiva di insinuazione presentata dal Comune sia inammissibile.
    Grazie.
    Cordialmente
    S.M.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/02/2025 20:11

      RE: domanda ammissione al passivo tardiva nella LC

      il comma 5 dell'art. 273 c.c.i.i. sottopone l'ammissibilità delle domande tardive a due condizioni: a. che l'istante fornisca la prova che il ritardo né dipeso da causa a lui non imputabile, b. che l'istante fornisca la prova che la domanda è stata trasmessa al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.
      Ne segue che se l'istante tardivo nulla adduce in ordine al mancato rispetto del termine delle tempestive né, più in generale, in ordine al ritardo, la domanda va dichiarata inammissibile. La inammissibilità non preclude la presentazione di nuova domanda con la quale l'istante fornisca la prova che in precedenza mancava. La seconda condizione investe problemi più ampi in quanto bisogna stabilire quando l'AER ha potuto esercitare il diritto di insinuazione, ossia quando è stato consegnato il ruolo all'agente della riscossione. Se questo termine è stato violato, la dichiarazione di inammissibilità che ne segue non è più supetrabile in quanto il è stato già accertato che il termine non è stato rispettato.
      Zucchetti Sg srl