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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Accesso procedura consumatore per socio società di persone
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Denis Rota
almenno san bartolomeo (BG)21/02/2023 12:35Accesso procedura consumatore per socio società di persone
Buongiorno,
vorrei avere un vostro parere in merito alla sentenza n.73/2022 del Tribunale di Parma ove un socio di società di persone è stato qualificato come "consumatore" per i debiti erariali e contributivi conseguenti alla partecipazione nella società.
In particolare viene stabilito che "i redditi/perdite prodotti dalle società di persone sono imputati, in proporzione della quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, ai singoli soci per l'applicazione del principio di trasparenza fiscale. Ciò vuol dire che "il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di una società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio del contribuente ... e non della società".
Secondo questa interpretazione, in presenza di debiti erariali/contributivi in capo al socio, sarebbe possibile accedere al piano del consumatore in luogo della liquidazione controllata anche se questi debiti sono originati dall'attività imprenditoriale svolta dalla società.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/02/2023 19:39RE: Accesso procedura consumatore per socio società di persone
A nostro avviso, la soluzione offerta dal Tribunale di Parma con la sentenza richiamata è corretta.
Nel caso, infatti, l'obbligazione inadempiuta e dedotta nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non era della società di persone, di cui il socio rispondeva illimitatamente, ma personale del socio, il quale evidentemente non aveva pagato le imposte dirette (Irpef) e i contributi previdenziali conseguenti alla fruizione del proprio reddito da partecipazione sociale. Il Tribunale, aderendo al parere del gestore della crisi e all'indirizzo della Cassazione, ha ritenuto che "Il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di una società di persone costituisce, ai fini dell'Irpef, reddito proprio del contribuente, (al quale è imputato sulla base di una presunzione di effettiva percezione), e non della società, senza che rilevi in contrario la eventuale circostanza che egli non abbia ancora percepito, rimanendone peraltro creditore, gli utili ai quali, a norma dell'art. 2262 cod. civ., ha diritto, per aver rinviato ad altro esercizio l'esazione del credito, o per aver reinvestito gli utili medesimi in attività sociali o per qualsiasi altra ragione (Cass. 24 luglio 2009, n. 17362; Cass. 12 marzo 2002, n. 3539).
Muovendo da tale premessa il socio in questione può essere considerato consumatore in quanto tale è, a norma della lett. e) dell'art. 2 ccii, anche il socio persona fisica di una società in nome collettivo che agisce per "i debiti estranei a quelli sociali". Se, come detto, il debito erariale riconducibile ad Irpef e contributi previdenziali, seppur conseguente alla percezione di un reddito da partecipazione sociale, deve considerarsi estraneo ai debiti sociali in quanto non funzionale allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, tale debito deve ritenersi personale del socio, tale da non precludere l'attribuzione allo stesso della qualifica di consumatore.
Zucchetti SG srl-
Roberto Antonio Aiello
Milano12/05/2024 09:26RE: RE: Accesso procedura consumatore per socio società di persone
Buongiorno, in un caso simile a quello affrontato dal Tribunale di Parma, il socio illimitatamente responsabile della s.a.s. è un perito industriale, e i debiti previdenziali (i debiti che si intendono ristrutturare) sussistono nei confronti della relativa cassa di previdenza; il debitore è iscritto anche al relativo albo. Vorrei sapere se a vostro avviso è comunque possibile accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure, essendo il debitore sempre un professionista, l'accesso a questa procedura – in caso di debiti previdenziali nei confronti della propria cassa – è precluso. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/05/2024 09:17RE: RE: RE: Accesso procedura consumatore per socio società di persone
Consumatore, a detta dell'art. 2, lett. e) è la persona fisica persone fisiche che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, per cui anche il professionista può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore per ristrutturare i debiti estranei all'attività professionale eventualmente svolta.
Rientrano in questa categoria i debiti nei confronti della relativa Cassa di previdenza? A nostro avviso si, in quanto conseguenza dell'esercizio dell'attività professionale; tuttavia, trattandosi di una situazione al limite, potrebbe anche sostenersi, attraverso una interpretazione meno rigorosa, che i debiti rientranti nell'attività professionale solo quelli strettamente connessi con l'esercizio dell'attività, per esempio quelli verso dipendenti dello studio, fornitori di attrezzature dello studio o somministrazione di energie, e così via.
Zucchetti SG srl
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Valentina Cosmai
Bisceglie (BT)10/01/2026 21:32RE: Accesso procedura consumatore per socio società di persone
Buonasera,
Il socio di una Srl in liquidazione può accedere alla ristrutturazione dei debiti per il consumatore per i debiti personali?
Grazie!-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/01/2026 13:16RE: RE: Accesso procedura consumatore per socio società di persone
Il fatto che la srl sia assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale è del tutto irrilevante nella fattispecie in quanto trattandosi di una società a responsabilità limitata, il concorso non si estende ai soci. Il problema, come nei casi esaminati nel corso del dibattito che precede, riguarda la qualifica di consumatore del socio di una srl.
Come è noto tale qualifica è fornita dall'art. 2, comma 1, lettera e) CCII, per il quale consumatore è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile".
La Cassazione ha avuto modo di affrontare ripetutamente la questione della qualità di consumatore del socio di una società che abbia fornito fideiussione e , specie dopo l'intervento delle Sezioni Unite 27 febbraio 2023, n. 5868, sono concordi nell'ammettere (cfr. da ult. Cass. 11 novembre 2025, n. 29746) che la qualifica di consumatore spetta solo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale in quanto la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività né essere strettamente funzionale al suo svolgimento, posto che il consumatore è colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
La Cassazione implicitamente chiarisce, quindi, che la partecipazione ad una srl non è preclusiva della qualifica di consumatore ed espressamente afferma che il socio, anche quando abbia fornito una garanzia, può egualmente accedere allo strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore quando la prestazione di garanzia non rafforza l'attività d'impresa altrui e non intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno, quando cioè non sussiste una strumentalità della garanzia rispetto all'attività societaria; il che comporta che oggetto della procedura debbano essere esclusivamente obbligazioni di natura personale.
Nel caso prospettato, quindi, a maggior ragione mancando la dazione di una fideiussione, il socio della srl, nei cui confronti è aperta la procedura di liquidazione giudiziale può accedere alla ristrutturazione dei debiti per il consumatore per i debiti personali.
Zucchetti SG srl
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