Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Compenso liquidatore

  • Alessandro Culot

    GORIZIA
    01/06/2026 12:35

    Compenso liquidatore

    Spettabile FORUM,
    ritorno sulla determinazione del compenso al liquidatore nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore, ex artt. 268 e ss CCII, di cui avete ampiamente risposto, ma rimangono incertezze.
    La procedura de quo è stata aperta nel 2023, ora, liquidato il patrimonio ho depositato la rendiconto ex art. 275 co. 3 CCII.
    Prima dell'apertura il compenso proposto dall'OCC era stato accettato dal debitore e pagato dallo stesso nella misura del 20% (di cui il 65% al Gestore) e nella misura del 30% + 50% (di cui il 65% al Gestore) con prelievo autorizzato dal G.D., spersa prededucibile, dal cc della procedura successivamente all'apertura della liquidazione controllata.
    Il compenso già incassato dall'OCC (di cui 65% al Gestore + 35% all'OCC ) supera il 10% del passivo, ex art. 16 co. 5 D.M. 202/2014, ma non il 65% dello stesso passivo e di spettanza del Gestore.
    Il comma 2 dello stesso art. 16 indica che spetta un compenso anche per l'opera prestata dopo l'omologazione, ma non credo applicabile alla liquidazione controllata.
    Per la liquidazione controllata, e per inciso al liquidatore (si intende oltre a quello dell'OCC), l'art. 18 stabilisce che spetta un compenso sull'attivo realizzato e sul passivo accertato.
    Posso chiedere al G.D. un ulteriore compenso per l'attività di liquidatore ovvero, essendo già stato pagato l'OCC per una percentuale superiore al 10% del passivo, nulla posso più pretendere, escluse le spese anticipate?
    Grazie della risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      04/06/2026 11:39

      RE: Compenso liquidatore

      La risposta alla domanda formulata non è agevole, poiché manca un riferimento normativo chiaro.
      Per rispondere occorre partire dalla lettura dell'art. 275, comma 3 c.c.i.i. dall'art. 275 comma 3 c.c.i.i., come riscritto dall'art. 41 d.lgs 136/2024 (il cui art. 56 prevede che le modifiche si applicano alle procedure pendenti).
      La norma dispone che "Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202".
      Come si vede, la norma distingue due ipotesi:
      quella in cui l'OCC sia stato nominato anche liquidatore;
      quella in cui il liquidatore sia un soggetto diverso.
      Nel primo caso è previsto che il giudice liquida il compenso dell'OCC,..tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore". Dunque, se il gestore è stato nominato anche liquidatore, il compenso è liquidato dal giudice, anche laddove fosse intervenuto un accordo tra professionista e debitore a norma dell'art. 14 dm 24.9.2014, n. 202. In questo caso, invero, di detto accordo il giudice tiene conto al fine di quantificare l'importo complessivo da liquidare.
      Se invece il liquidatore è un soggetto diverso dall'OCC, il giudice procedere alla liquidazione del compenso del solo liquidatore. In questo caso il compenso dovuto all'OCC sarà quello convenuto con il debitore, ed il provvedimento liquidatorio del giudice interverrà, come previsto dall'art. 14 citato, solo se questo accordo manchi.
      La si conclude con la puntualizzazione per cui "Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202".
      Questo riferimento finale al compenso, senza specificazione alcuna, sta a significare che anche quello del liquidatore è determinato a norma del DM 202/2024, per cui ai fini della individuazione dell'importo liquidabile occorre far riferimento ad esso.
      Ed infatti, se si legge l'art. 18 (dedicato a "Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio" del citato DM si legge che "il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16".
      Questo vuol dire che i compensi del liquidatore sono determinati allo stesso modo e secondo i medesimi criteri di calcolo del compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, ivi compreso il limite di cui al comma 5 dell'art. 16, a mente del quale "L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore", con la precisazione, contenuta nell'ultimo periodo, per cui queste limitazioni non operano "quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000".
      Nessun parametro normativo lega in qualche modo il compenso del liquidatore a quello del gestore e/o dell'OCC.
      Proviamo a spigare il perché.
      L'art. 16 prevede che nei concordati minori e nelle ristrutturazioni dei debiti del consumatore (così va inteso il riferimento alle "procedure di di cui al capo II, sezione prima, della legge"), il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, si determina come segue:
      1. se sono previste forme di liquidazione dei beni:
      a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30;
      b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto n. 30/2012.
      2 se non sono previste forme di liquidazione dei beni le percentuali di cui sopra di calcolano sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano.
      Aggiunge il comma 4 che questi compenso "sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%".
      Dopo aver previsto questi criteri il comma 5 detta una regola tesa comunque a determinare il limite massimo del compenso quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è pari o superiore ad euro 20.000, prevedendo che in questi casi esso non può comunque essere superiore:
      al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro;
      al 10% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo inferiore a 1.000.000 di euro.
      L'art. 17, intitolato "unicità del compenso", prevede al comma 1 che: quando "nello stesso incarico si sono succeduti più organismi", il compenso:
      è unico;
      è determinato secondo le disposizioni sopra indicate;
      è ripartito tra gli organismi che si sono succeduti secondo criteri di proporzionalità
      Aggiunge poi al comma due che se "per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma1" il che significa che anche in questo caso il compenso resta unico ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità tra i vari soggetti coinvolti.
      Tutto questo non vale per la liquidazione controllata, a proposito della quale trova applicazione l'art. 18 del DM 202/2014.
      Questo articolo contiene due disposizioni.
      Al comma 1 prevede che nella liquidazione del patrimonio il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. La norma conclude affermando che "si applica l'articolo 16".
      Il comma secondo prevede che:
      quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori;
      ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione
      "il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità".
      Come si vende, se lo si considera isolatamente, il secondo comma prevede che il compenso sia unico solo nei casi i cui si succedano più liquidatori, oppure quando la procedura non liquidatoria si converte in procedura liquidatoria.
      Questo dato, unitamente alla considerazione per cui non viene richiamato l'art. 17 (che, come visto, prevede la unicità del compenso anche quando sia nominato un liquidatore), sembra far ritenere che nella liquidazione del patrimonio il compenso del liquidatore non sia legato a quello dell'OCC.