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spese in prededuzione ex art. 2770

  • Natalina Gatti

    ROMA
    03/03/2026 22:03

    spese in prededuzione ex art. 2770

    Mi trovo a fare il riparto per una procedura esecutiva immobilare nella quale il titolo del creditore procedente (chirografario) è decaduto. Essendo intervenuto anche il fondiario ipotecario, la procedura è proseguita e quest'utimo sì è processualemente sostituito e ha sostenuto le spese di procedura (spese di pubblicità e pagamento degli ausiliari). A seguito della decadenza del titolo del credirore procedente, il debitore propone prima opposizione ex art. 617 cpc, e poi reclamo ex art. 624 e 669 terdecies c.p.c.(prima l'udienza di comparizione delle parti nel sub procedimento sull'opposizione chioedendo l'estinzione della procedura e contestanto la corretta notifica del pignoramento. Successivamente, l'ordinanza sul reclamo dichiara l'inammissibilità del reclamo e condanna il debitore al pagamento delle spese legali in favore che creditore procedente. Il crediore procedente non propone intervento per le spese legali di cui alla condanna sul reclamo. Lo fa solo dopo che il delegato ha inviato alle parti la bozza del progetto di distribuzione. Chiedo se tali spese possano essere considerate comunque spese in prededuzione ex art. 2770 oppure devono essere considerate come credito in chirografo (seguendo la natura del credito orignario) e tardivo (per intervento successivo alla udienza ex art. 569). Il creditore procedente, stante la caducazine del suo titolo, prima di proprorre questo secondo intervento, aveva precisato il credito limitatamente alle sole di procedura e compensi legali( che gkli sono stati riconoscuiti a riparto). Oggi chiede di partecipare alla distribuzione in prededuzione anche per queste ulteriori spese legali. Con riguardo allopposizione il g.e dichiara inammissibile il reclamo e condanna il debitore alle spese legale da riconoscere ad altro creditore interventuto (ma chioragrafario tardivo). Anche questo creditore propone intevento per detto credito (spese legali in suo favore). Queste spese vanno considerate a riparto in prededuzione ex art. 2770?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      10/03/2026 06:53

      RE: spese in prededuzione ex art. 2770

      A nostro avviso il credito per compenso professionale sorto per effetto della statuizione sulle spese di lite pronunciata a definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi indicato nella domanda gode del privilegio di cui all'art. 2770 c.c.
      I crediti per spese di giustizia sono quelli relativi alle spese "fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente. Tali spese gravano, si potrebbe dire in senso atecnico, in "prededuzione" (anche se Cass. 31 luglio 2025, n. 22105 ha definitivamente chiarito che il concetto di prededuzione in senso tecnico è previsto nella esecuzione individuale) sulla massa attiva, poiché assistite dal privilegio di cui agli artt., 2770 c.c. (il quale dispone che "i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi") e 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione. A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.
      In particolare, il riconoscimento della causa di prelazione individuata da questa norma presuppone il riscontro della funzionalità dell'azione giurisdizionale compiuta alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori, tanto da indurre isolata dottrina a ritenere che tra queste ipotesi andrebbero ricomprese anche le spese stragiudiziali.
      Posta la questione in questi termini riteniamo che le spese relative alla opposizione indicata nella domanda godono del privilegio di cui all'art. 2770 poiché funzionali alla tutela di tutti i creditori.
      Ciò esclude anche il tema del loro carattere tardivo, posto che, trattandosi di crediti privilegiati, concorrono nel riparto secondo la loro causa di prelazione.