Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
prescrizione
-
Silvia Pecora Polese
Salerno02/04/2024 23:07prescrizione
Gentilissimi Signori
nella valutazione di alcuni documenti per la richiesta attivazione procedure previste dalla legge 3/2012 mi sono accorta delle seguente situazione:
il richiedente BETA ha prestato fideussione -insieme ad altra persona GAMMA- per una società,
per la contestazione del credito garantito da fideussione, si è instaurato un giudizio di primo grado, i due fideussori sono stati terzi chiamati in causa e condannati in solido con l'attore al pagamento, la sentenza viene depositatata in cancelleria.
Viene proposto ricorso in appello dalla società e dai fideussori, il ricorso viene rigettato la Corte non entra nel merito e conferma la sentenza di primo grado.
La sentenza viene precettata solo al fideussore GAMMA e non al fideussore Beta
-presuppongo che sia dovuto ad un cambio di residenza di Beta in altro comune, che doveva essere noto in quanto altri atti come AE venivano regolarmente recapitati-
Pertanto attualmente la sentenza non è precettata .
Chiedo il vostro illustre parere per quanto riscontrato:
Sono trascorsi 10 anni esatti dal deposito della sentenza di Primo grado ,
il secondo Grado di giudizio non è entrato nel merito ma ha dichiarato l'inammissbilità del giudizio,
in questo caso il titolo esecutivo è rappresentato dal Primo grado di giudizio ? visti i 10 anni trascorsi dalla sentenza di primo grado
vista l'assenza di notifica e precetto del secondo grado
è possibile chiedere la prescrizione? in quale forma và richiesta?
grazie
spp
-
Zucchetti SG
Vicenza03/04/2024 19:39RE: prescrizione
La proposizione di una domanda giudiziale ha effetto interruttivo permanente della prescrizione, in ragione del combinato disposto degli articoli 2943 e 2945, comma 2, del c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione (anche in Cassazione e nel giudizio di rinvio) fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisca il giudizio. Nel caso è vero che l'appello non è entrato nel merito in quanto è stato dichiarato inammissibile, per cui il titolo è costituito dalla sentenza di primo grado, ma questa è passata in giudicato decorso il termine per impugnare in cassazione la sentenza di appello. E' da questa data, quindi, (se non vi sono stati altri atti interruttivi) che inizia a decorrere nuovamente il termine decennale di prescrizione.
Zucchetti SG srl-
Silvia Pecora Polese
Salerno03/04/2024 20:49RE: RE: prescrizione
Vi ringrazio per il chiarimento
la sentenza di primo grado è di 1 febbraio 2014 mentre quella di secondo grado è 1 aprile 2019 pertanto la decorrenza dell'ingiudicato del primo grado dovrebbe essere 1 maggio 2019 oppure 1 marzo 2015?
grazie
spp-
Zucchetti SG
Vicenza04/04/2024 19:19RE: RE: RE: prescrizione
Non esattamente. Nella precedente risposta avevamo detto che la sentenza passava in giudicato "decorso il termine per impugnare in cassazione"; questo termine è di giorni 60, che decorre dalla notifica della sentenza di appello e, in mancanza di notifica il termine pe ril ricorso in cassazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (artt. 325, 326 e 327 cpc. Pertanto il termine ultimo per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado risale all'1.11.2019 (considerata la sospensione feriale) se la sentenza di appello non è stata notificata, oppure, se è stata notificata deve calcolare 60 giorni dalla data della notifica.
Zucchetti SG srl
-
-
-