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comunicazione avviso vendita immobiliare creditori ipotecari

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    09/10/2024 13:38

    comunicazione avviso vendita immobiliare creditori ipotecari

    Si chiede se, nell'ambito delle procedure di liquidazione controllata e giudiziale, debba comunicarsi l'avviso di vendita ai creditori muniti di pegno o ipoteca, e se si in quali termini, o se sia sufficiente la comunicazione dell'esito delle vendite, pertanto la sola comunicazione via pec ai creditori ipotecari in caso di aggiudicazione del bene.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/10/2024 17:21

      RE: comunicazione avviso vendita immobiliare creditori ipotecari

      L'art. 216 c.c.i.i. (applicabile anche alla liquidazione controllata in forza del richiamo dell'art. 275, comma 2) non riproduce il comma terzo dell'art. 107 legge fall. né richiama l'art. 498 c.p.c., per cui non è più prevista la notifica ai creditori iscritti in considerazione della modalità di vendita tramite portale e la relativa pubblicità; è da ritenere utile la comunicazione via Pec dell'esito delle vendite, allo scopo di consentire le iniziative di cui all'art. 217-
      Zucchetti SG srl
      • Renato Franco Rossi

        vasto (CH)
        10/10/2024 15:34

        RE: RE: comunicazione avviso vendita immobiliare creditori ipotecari

        pongo il seguente dubbio per poterlo chiarire riguardo alla precedente risposta: l'art. 216 comma 2 prevede che "......prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte
        del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene."; per cui chiedo se si intenda la notifica degli avvisi di vendita ai creditori oppure la comunicazione degli esiti di cui all'art. 216 comma 9 assolverebbe anche all'indicazione del precedente comma 2; approfitto inoltre per chiedere se quanto prevede l'art. 217 comma 2 il GD provvederebbe con il decreto di trasferimento e/o se il curatore debba fare una istanza specifica oltre alla bozza di decreto di trasferimento in cui si contempla l'ordine di cancellazione di cui all'art. 217 co. 2.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/10/2024 10:52

          RE: RE: RE: comunicazione avviso vendita immobiliare creditori ipotecari

          E' chiaro che nella risposta data noi abbiamo optato per la seconda soluzione da lei proposta ritenendo che la comunicazione finale dell'esito della vendita sia assorbente della comunicazione iniziale, in considerazione dei mutati poteri del curatore (o liquidatore nell'amministrazione controllata) che non può più sospendere le vendite, delle mutate formalità della notifica, ora attuata a mezzo Pec, della fissazione di un termine e depoito nel fascicolo informatico dell'esito della vendita, ecc.; dovevamo comunque essere più espliciti e non limitarci ad esporre una nostra opinione. In realtà l'art. 216, comma 2, dispone ancora che "prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene", per cui, salvo che il giudice non disponga diversamente, il curatore /liquidatore è tenuto per legge a fare la notifica dell'avviso di vendita o di gara di cui al comma 2 dell'art. 2016 e la comunicazione finale di cui al comma 9.
          Quanto all'ulteriore quesito, di pende dalle modalità della liquidazione. Ove infatti il programma di liquidazione preveda che le vendite siano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizione del codice di procedura civile (art. 216, comma 3, c.c.i.i.) è il giudice che dispone il trasferimento con decreto, e con esso dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; qualora, invece, le vendite siano eseguite dal curatore con modalità telematiche, il trasferimento dei beni immobili è attuato con atto notarile, sicchè, in tal caso, deve essere il curatore, a chiedere al giudice, all'incasso del prezzo, di disporre la cancellazione delle dette formalità, cui il giudice provvederà con apposito decreto.
          Zucchetti SG srl