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Liquidazione controllata decesso del debitore

  • Stefania Borgognone

    Saluzzo (CN)
    11/11/2024 10:45

    Liquidazione controllata decesso del debitore

    Spett.le,
    vorrei sapere se la procedura di liquidazione controllata può essere interrotta a seguito del decesso del debitore nel caso specifico in cui sia il suo apporto l'unica entrata di attivo per i creditori.
    La procedura in teoria continua in capo agli eredi, ma visto che questi rinunciano all'eredità e il debitore apportava mensilmente una quota della sua pensione, vi chiedo se posso procedere con la chiusura.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2024 12:09

      RE: Liquidazione controllata decesso del debitore

      Si, lo prevede espressamente l'art. 272, comma 3, c.c.i.i., nella versione modificata dal d.lg. n. 136 del 2024. Dispone infatti tale norma che "Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire".
      La fattispecie da lei rappresentata rientra proprio in questa ipotesi della impossibilità di acquisire ulteriore attivo da distribuoire che giustifica la chiusura anticipata.
      Zucchetti SG srl