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CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

  • Maurizio Rubini

    VITERBO
    27/11/2024 16:48

    CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

    L'art. 80, comma 3 del C.C.I.I. prevede che "quando uno dei creditori contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del Piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria".
    Si chiede quale forma debba assumere la contestazione, se cioè la stessa possa essere inserita in modo più o meno articolato nella comunicazione fatta al Gestore contestualmente al voto contrario (con quest'ultimo che dovrà sottoporla al magistrato, unitamente alla propria relazione sul raggiungimento delle maggioranze) o se deve assumere una forma più rituale (ad esempio con un deposito nel fascicolo telematico direttamente leggibile e valutabile anche dal G.D.).
    Tutto ciò anche tenendo conto che tutta la procedura per il Concordato Minore prevista dagli artt.i 78, 79 e 80 C.C.I.I. non prevede la fissazione di udienze da parte dello stesso Giudice.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/11/2024 20:11

      RE: CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

      L'art. 78, comma 2, lett. c) c.c.i.i. prevede che con il decreto di apertura della procedura il giudice "assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni". Per espressa previsione di legge, quindi, le contestazioni vanno proposte nella comunicazione fatta all'OCC o al gestore nel termine assegnato per esprimere il voto.
      Il sistema semplificato di omologazione non prevede una ulteriore relazione del gestore, dato che è il giudice che per l'omologa verifica l'ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento delle maggioranze, ma è evidente che alla scadenza del termine fissato per l'espressione del voto, il gestore ricapitoli le risultanze della votazione e rilevi le eventuali contestazioni. Se il piano è ammissibile giuridicamente e fattibile, è stato approvato dalla maggioranza richiesta e non vi sono contestazioni, il giudice "omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione" (art. 80, comma
      1). Nelle stesse condizioni di partenza, qualora il gestore abbia evidenziato la presenza di contestazioni sulla convenienza, il giudice può esercitare il cram down e quindi omologare egualmente il concordato, senza appurare il merito della convenienza, "se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria", previa audizione del debitore e del gestore (art. 80, comma 3). La norma riportata è per la verità imprecisa lì dove parla di opponente, invece che contestante, dato che , come detto, non è prevista una rituale opposizione nel giudizio di omologa, ed è generica quando parla di alternativa liquidatoria, potendo questa essere costituita soltanto dalla liquidazione controllata.
      Zucchetti SG srl
      • Flavio Esposito

        Sinnai (CA)
        10/10/2025 16:23

        RE: RE: CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

        Buongiorno,
        prendendo spunto da questa discussione, chiedo un confronto su questo punto: l'approvazione del Giudice ai sensi dell'art. 80 comma 3, è da intendersi solo in presenza di contestazione di uno o più creditori che evidentemente non hanno aderito oppure anche in presenza di una maggioranza che non aderisce? In questo secondo caso, il giudice potrebbe omologarlo comunque, se fosse evidente la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, pur in presenza di maggioranza che ha votato contro il piano?
        Grazie mille
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/10/2025 09:10

      RE: CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

      Per rispondere a questi interrogativi occorre leggere congiuntamente i commi secondo e terzo dell'art. 80.
      Il comma 2 prevede che il giudice omologa in presenza di due elementi: il raggiungimento della maggioranza e l'assenza di contestazioni.
      Questo vuol dire che il raggiungimento della maggioranza è condizione necessaria (fatta salva la possibilità di superare il dissenso dell'amministrazione finanziaria, alle condizioni di cui al secondo capoverso del terzo comma dell'art. 80) ma non sufficiente per l'omologa essendo altresì richiesto che non vi siano contestazioni (in questi termini, Trib. Bari, 06/11/2024, n. 296).
      Questo viene chiarito dal successivo comma 3, il quale prevede che, in presenza di contestazioni, "il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria".
      Ora, è del tutto evidente che una fondata contestazione è ostativa all'omologa anche se il voto del creditore che solleva la contestazione non è determinante, poiché se fosse determinante il giudice potrebbe non omologare semplicemente sulla scorta del risultato del voto.
      Del resto, questa conclusione si spiega con la diversa regola che invece viene stabilita, nel secondo periodo del medesimo comma 3, a proposito del cram down fiscale, dove si afferma che Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
      Come si vede, per l'amministrazione finanziaria il codice prevede l'ipotesi di un consenso determinante ai fini della formazione della maggioranza, requisito che invece manca rispetto alle contestazioni mosse dagli altri creditori.
      • Marco Scattolini

        Macerata
        28/11/2025 13:02

        RE: RE: CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

        Buongiorno,

        mi allaccio alla discussione chiedendo come possa considerarsi definitiva la Sentenza di Omologazione emessa dal Giudice ai sensi dell'art. 80 CCII in presenza del raggiungimento della maggioranza e di assenza di contestazioni, precisando che il Magistrato in sede di omologa ha disposto solo la pubblicazione sul sito del Tribunale e la comunicazione ai creditori entro 30 giorni. La comunicazione della sentenza vale come notifica della stessa e passati quanti giorni diviene definitiva?
        Formulo il quesito soprattutto in ipotesi di omologazione forzosa in presenza del creditore Fisco, il quale magari ha espresso voto negativo con contestazioni, vedendosi compresso il diritto alla difesa garantito dalla opposizione alla Sentenza di Omologa.

        Ringrazio per l'attenzione.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          30/11/2025 11:51

          RE: RE: RE: CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

          La sentenza di omologa del concordato minore, così come quella di omologa del concordato maggiore, è soggetta a reclamo dinanzi allaCorte di appello a norma dell'art. 51 c.c.i.i.
          A questo proposito, la Corte di appello di Napoli, con una sentenza del 21 giugno 2024 ha previsto che, stante l'omessa previsione di un rimedio espresso (nulla dicendo al riguardo l'art. 80 CCII), avverso la sentenza che omologa il concordato minore deve applicarsi estensivamente l'art. 51 CCII in tema di reclamo, stante l'identità di ratio con le previsioni contenute sia nella norma anzidetta che in altre disposizioni del codice.
          In realtà, pur condividendo l'approdo di questa pronuncia, non ci sentiamo di fare nostro il relativo percorso motivazionale, posto che a nostro avviso l'applicazione del rimedio di cui all'art. 51 c.c.i.i. si ricava direttamente (e non per analogia) dall'art. 65, comma 2, c.c.i.i., il quale nel dettare le disposizioni di carattere generale valevoli per tutte le procedure di sovraindebitamento dispone che "Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'articolo 44, in quanto compatibili"; dunque, si applica anche l'art. 51.
          Quanto al termine per il reclamo, riteniamo che esso, per le parti (e dunque anche per i creditori dissenzienti) decorra dalla data di notificazione della sentenza a cura della cancelleria, come prescritto dall'art. 51 comma 3, (dal quale si ricava che la sentenza va comunicata alle parti, per quanto l'adempimento non sia espressamente previsto dall'art. 48 comma 5) mentre per gli altri interessati decorre dalla data di iscrizione della sentenza medesima nel registro delle imprese.
          A questo ultimo proposito osserviamo che l'art. 80 non prescrive espressamente, a differenza dell'art. 48 comma 5, l'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (limitandosi a prevedere "forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione") ma questa conclusione si impone considerando che se il decreto di apertura va pubblicato nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, comma 1, quando il debitore svolge attività d'impresa, allo stesso modo andrà pubblicata la sentenza di omologa.
          • Loretta Zannoni

            Faenza (RA)
            13/01/2026 20:02

            RE: RE: RE: RE: CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

            In riferimento al concordato minore liquidatorio di un professionista, visto che la cancelleria non notifica sentenza di omologa, da quale data decorre il termine di 30 gg. per proporre reclamo ?
            Grazie e cordiali saluti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              17/01/2026 19:34

              RE: RE: RE: RE: RE: CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

              La sentenza di omologa del concordato minore, così come quella di omologa del concordato maggiore, è soggetta a reclamo dinanzi alla Corte di appello a norma dell'art. 51 c.c.i.i.
              A questo proposito, la Corte di appello di Napoli, con una sentenza del 21 giugno 2024 ha previsto che, stante l'omessa previsione di un rimedio espresso (nulla dicendo al riguardo l'art. 80 CCII), avverso la sentenza che omologa il concordato minore deve applicarsi estensivamente l'art. 51 CCII in tema di reclamo, stante l'identità di ratio con le previsioni contenute sia nella norma anzidetta che in altre disposizioni del codice.
              In realtà, pur condividendo l'approdo di questa pronuncia, non ci sentiamo di fare nostro il relativo percorso motivazionale, posto che a nostro avviso l'applicazione del rimedio di cui all'art. 51 c.c.i.i. si ricava direttamente (e non per analogia) dall'art. 65, comma 2, c.c.i.i., il quale nel dettare le disposizioni di carattere generale valevoli per tutte le procedure di sovraindebitamento dispone che "Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'articolo 44, in quanto compatibili"; dunque, si applica anche l'art. 51.
              Quanto al termine per il reclamo, riteniamo che esso, per le parti (e dunque anche per i creditori dissenzienti) decorra dalla data di notificazione della sentenza a cura della cancelleria, come prescritto dall'art. 51 comma 3, (dal quale si ricava che la sentenza va comunicata alle parti, per quanto l'adempimento non sia espressamente previsto dall'art. 48 comma 5) mentre per gli altri interessati decorre dalla data di iscrizione della sentenza medesima nel registro delle imprese.
              A questo ultimo proposito osserviamo che l'art. 80 non prescrive espressamente, a differenza dell'art. 48 comma 5, l'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (limitandosi a prevedere "forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione") ma questa conclusione si impone considerando che se il decreto di apertura va pubblicato nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, comma 1, quando il debitore svolge attività d'impresa, allo stesso modo andrà pubblicata la sentenza di omologa.
    • VERONICA QUARTO

      Noventa Vicentina (VI)
      27/11/2025 12:28

      RE: CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

      Gentilissimi,
      mi aggancio a questa chat per chiederVi se il Gestore della crisi, nell'analisi della convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria richiesta dall'art. 76 comma 2 lett. d) CCII, debba tener conto degli eventuali debiti che in ipotesi liquidatoria non verrebbero dichiarati inesigibili in quanto non esdebitabili ex art. 278 CCII e delle prospettive di "realizzo" da parte dei creditori portatori di detta categoria di crediti nel periodo successivo alla chiiusura della procedura di liquidazione controllata.
      In particolare, se decorso il triennio di durata della procedura di liquidazione controllata, la capacità reddituale del soggetto sovraindebitato lascia presumere un ulteriore rientro almeno parziale di tali crediti, a che conclusione deve giungere il Gestore nella propria relazione ex art. 76?

      Vi ringrazio
      dott.ssa Sonia Burinato
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        29/11/2025 12:17

        RE: RE: CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

        A nostro avviso la convenienza di una proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria deve essere intesa nel suo complesso, e dunque anche tenendo conto della circostanza per cui taluni debiti non soggiacciono all'effetto esdebitatorio.
        Un giudizio di convenienza va infatti compiuto tenendo conto della posizione complessiva del creditore.
        Pertanto, se è possibile prevedere che un debito non esdebitato potrà essere soddisfatto in ragione di utilità future, occorrerà certamente tenerne conto.