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Liquidazione controllata - debiti non inseriti nello stato passivo

  • Giorgio Francesco Topa

    EDOLO (BS)
    03/07/2026 11:27

    Liquidazione controllata - debiti non inseriti nello stato passivo

    Buongiorno, in una procedura di liquidazione controllata è stato formato lo stato passivo nel mese di aprile 2025. Successivamente il debitore si è reso conto di avere debiti anche verso un altro creditore, sorti prima dell'apertura della Procedura, precedentemente non comunicati al sottoscritto liquidatore.
    Tale creditore non è stato pertanto informato dell'apertura della procedura di liquidazione controllata e sta attualmente procedendo con gli atti di recupero del suo credito.
    E' possibile ora comunicare, pur tardivamente, l'apertura della procedura a tale creditore e procedere alla rettifica dello stato passivo?
    Come sempre grazie infinite, cordialità e buon lavoro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      05/07/2026 16:40

      RE: Liquidazione controllata - debiti non inseriti nello stato passivo

      A nostro avviso certamente si, anche se non si tratterà di rettificare lo stato passivo, quanto piuttosto di integrarlo.
      Del resto, lo stesso codice della crisi prevede un procedimento di verifica delle domande tardive.
      Infatti, a norma dell'art. 270 comma 2 let. d) il Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predi- sposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3".
      Se il termine indicato decorre senza che l'istanza di insinuazione sia depositata, l'art. 273 comma 5 dispone che le domande di insinuazione al passivo possono essere depositate "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione", e "la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile",
      L'ultimo capoverso del comma 5 dell'art. 273, dispone che "Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4".
      Orbene, l'art. 273 comma 1 prevede che, ricevute le domande di ammissione nel termine fissato con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il liquidatore "predispone un progetto di stato passivo, e lo comunica agli interessati".
      Il comma 2 aggiunge che, costoro, "Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2" (cioè trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata del liquidatore.
      A questo punto, prosegue il comma 3, nei 15 giorni successivi "il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1" (cioè all'indirizzo pec indicato nella domanda).
      Infine, il comma 4 prevede che "Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133" cioè può essere impugnato entro otto giorni davanti al giudice delegato.
      Orbene, applicando questo procedimento alle domande tardive, noi abbiamo che, ricevuta una domanda tardiva il curatore:
      debba formare il progetto di stato passivo (contenente eventualmente la previsione di inammissibilità della domanda) trasmettendolo ai creditori (riteniamo che tutti i creditori debbano essere coinvolti perché le domande tardive potrebbero modificare gli importi del piano di riparto e quindi i creditori già ammessi sono, nella sostanza, dei controinteressati);
      attendere i 15 giorni per il deposito di osservazione;
      formare, all'esito, lo stato passivo, depositandolo nel fascicolo informatico e comunicandolo.
      Ricevuta la comunicazione, il creditore tardivo potrà promuovere reclamo al giudice delegato a norma dell'art. 133 negli otto giorni successivi.
      • Giorgio Francesco Topa

        EDOLO (BS)
        05/07/2026 17:02

        RE: RE: Liquidazione controllata - debiti non inseriti nello stato passivo

        Gentilissimi come sempre, grazie per la risposta, cordialità.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          05/07/2026 19:37

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata - debiti non inseriti nello stato passivo

          Grazie a Lei