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CONCORDATO MINORE - DEBITI > 500.000,00 EURO

  • Gianni Ciotti

    Ancona
    04/03/2026 11:40

    CONCORDATO MINORE - DEBITI > 500.000,00 EURO

    Buongiorno,
    una persona fisica che ha chiuso la propria ditta individuale da oltre cinque anni ha accumulato debitoria erariale e previdenziale oltre la soglia prevista dall'art. 2 co. 1 lett. d) punto 3).
    Oggi è in una situazione "stabile" di lavoro dipendente.
    Poichè non è più assoggettabile a liquidazione giudiziale, secondo vostro parere (trattandosi di debiti oggi rientranti unicamente nella sfera personale) è possibile proporre una proposta di concordato minore (con apporto di finanza esterna incrementando in misura apprezzabile l'attivo disponibile come previsto dall'art. 74 co.2 C.C.I.I.), pur avendo debitoria oltre soglia?
    Ringrazio per la cortese attenzione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      08/03/2026 18:06

      RE: CONCORDATO MINORE - DEBITI > 500.000,00 EURO

      L'art. 33 comma 4 c.c.i.i. consente di rispondere alla domanda affermando che la domanda di concordato minore è inibita.
      La norma infatti prevede che "La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile".
      • Gianni Ciotti

        Ancona
        09/03/2026 09:25

        RE: RE: CONCORDATO MINORE - DEBITI > 500.000,00 EURO

        Buongiorno,
        ringrazio per la pronta risposta.
        Preso atto dell'art. 33 C.C.I.I. e della giurisprudenza che allo stato sembrerebbe orientata verso l'ammissione al concordato minore da parte dell'imprenditore cancellato (Tribunale di Vicenza 13 marzo 2025, Tribunale di Ancona 3 aprile 2025 e Tribunale di Modena 7 aprile 2025) ed ipotizzando quindi tale situazione come "ammissibile", secondo vostro parere la debitoria oltre soglia inibisce il concordato minore?
        Ringrazio per la cortese attenzione
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          09/03/2026 15:47

          RE: RE: RE: CONCORDATO MINORE - DEBITI > 500.000,00 EURO

          Conosciamo gli orientamenti citati, che tuttavia si contrappongono ad orientamenti di segno diverso, che ci paiono maggiormente persuasivi.
          Trib. Brescia, 24 dicembre 2024 ha secondo noi efficacemente illustrato le ragioni della inammissibilità della domanda presentata dall'imprenditore individuale cancellato.
          In primo luogo la pronuncia ricorda la previsione di cui all'art. 33, c. IV, CCII (la quale peraltro non è stata oggetto di modifica da parte del c.d. Correttivo Ter adottato con D.Lgs. n. 136/2024), sottolineando come detta disposizione non svolga alcuna distinzione fra imprenditore individuale o collettivo (in tal senso cfr. Trib. Torino, 24.7.2023), ed a questo proposito possiamo aggiungere che invece una distinzione si rinviene nel comma 3, per cui il fatto che questa distinzione non riecheggi nel comma 4 non può essere intesa alla stregua di una mera svista.
          Aggiunge la pronuncia che ove si volesse valorizzare la distinzione fra imprenditore individuale e collettivo nel senso di sottolineare il primo, a differenza del secondo, sopravviva alla cancellazione dal registro delle imprese, eguale distinzione dovrebbe valorizzarsi anche in relazione alla omologa procedura negoziale "maggiore", ovverosia il concordato preventivo, mentre invece la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, in tale settore, come la proposta di concordato preventivo formulata dall'imprenditore cancellato rimane inammissibile a prescindere dal tipo di imprenditore (individuale o collettivo) che l'abbia proposta, posto che in entrambi i casi la volontaria cessazione dell'attività di impresa costituisce un comportamento "che preclude l'utilizzo di strumenti finalizzati alla composizione della crisi dell'attività imprenditoriale" (Cass. Civ., Sez. I, 20.2.2020, n. 4329, in materia di impresa individuale).
          Anche in questo caso possiamo aggiungere il fatto che nella relazione di accompagnamento al codice della crisi si legge che con il quarto comma dell'art. 33 si è inteso "intervenire risolvere una questione che si era posta nel regime attuale" ed a tal fine, "si specifica che l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può fare ricorso né al concordato preventivo, né all'accordo di ristrutturazione, con conseguente inammissibilità della domanda presentata".
          La tesi da noi sostenuta, del resto, si ritrova nel decreto 26.7.2023 con il quale il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. nel quale si lamentava, tra l'altro, che l'imprenditore cancellato non potesse accedere al concordato minore. Nel provvedimento infatti il Primo Presidente, affermando la tesi da noi condivisa, ha affermato che "La norma del Codice della crisi non sembra ritenersi innovativa, ma si pone in una linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore delle disposizioni della legge fallimentare, avendo il correttivo inteso estendere espressamente tale principio anche al concordato minore".
          Questa interpretazione a nostro avviso non si pone neppure in contrasto con la ritenuta possibilità di accesso al concordato minore del socio illimitatamente responsabile pur dopo la cancellazione dal registro delle imprese (visto che l'art. 33 parla di imprenditore, e tale non è il socio). A tale proposito osserviamo che, invero, mentre se si negasse l'accesso al socio illimitatamente responsabile, si avrebbe che costui rimarrebbe costretto a subìre le scelte della società (che per esempio non ha ritenuto di avviare la procedura prima della cancellazione) altrettanto non può dirsi per l'imprenditore individuale, che invece ha tutti i mezzi per decidere in completa autonomia le sorti della propria impresa, e quindi può determinarsi, prima della cancellazione ad accedere al concordato minore.
          Del pari, non ci sembra che questa interpretazione sia irragionevole nella misura in cui il debitore cancellato affetto da debitoria mista può accedere al concordato minore (essendosi chiarito, con la riscrittura dell'art. 2 let. e) ad opera del correttivo, che la ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentita solo in presenza di debiti esclusivamente consumeristici), così risolvendo la sua crisi, mentre l'imprenditore cancellato affetto da una debitoria tutta derivante da attività d'impresa avrebbe solo l'accesso alla strada della liquidazione controllata, e non potrebbe fruire dello strumento alternativo del concordato minore.
          Invero, non è detto che l'imprenditore cancellato affetto da una debitoria mista possa accedere, per la parte di debito imprenditoriale, al concordato minore (proprio in ragione del divieto di cui al quarto comma dell'art. 33).
          Certamente, resta la disparità di trattamento rispetto al professionista, ma è evidente che, a fronte del dato normativo sopra esposto, occorrerebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale per stigmatizzare la ingiustificata disparità di trattamento che esiste tra professionista ed imprenditore individuale (come ha osservato Trib. Vicenza, 13.3.2025), ma alla luce delle considerazioni sopra svolte, per superarla occorrerebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale.
          In ogni caso, e venendo alla domanda, osserviamo che se si segue l'interpretazione che limita il divieto ai soli imprenditori collettivi, la liquidazione controllata può essere richiesta dal debitore, oltre l'anno, indipendentemente dal requisito dimensionale, posto che si tratta di soggetto ormai non più assoggettabile a liquidazione giudiziale, e quindi rientrante nella nozione di sovraindebitato, a norma dell'art. 2, comma 1 let. c) c.c.i.i.
          • Gianni Ciotti

            Ancona
            09/03/2026 16:54

            RE: RE: RE: RE: CONCORDATO MINORE - DEBITI > 500.000,00 EURO

            Ringrazio nuovamente per la prontissima risposta.
            Seguendo l'interpretazione del divieto ai soli imprenditori collettivi, il concordato minore potrebbe quindi essere proposto indipendentemente dal requisito dimensionale, rientrando nella nozione dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I.
            I più cordiali saluti