Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

procedura liquidazione controllata

  • Enrico Caprio

    DIMARO FOLGARIDA (TN)
    03/03/2023 14:43

    procedura liquidazione controllata

    Con la presente sono a richieder un parere in merito a quanto segue.
    Ci troviamo in una procedura di liquidazione controllata in cui tra l'altro rientrano tra i beni dell'attivo le due seguenti voci:
    - T.F.R. maturato al 31.12.2022 ma sostanzialmente riferito al 2015 in quanto il debitore ha successivamente aderito la fondo Laborfonds quale previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del trentino che dovrebbe garantire un rendimento almeno pari a quello del TFR.
    - Fondo Laborfonds per il quale non siamo ancora in grado di sapere se esistono vincoli contrattuali alla sua liquidazione. Il lavoratore versa mensilmente la quota maturata del TFR più una quota volontaria del 2% della propria retribuzione a proprio carico oltre ad una quota del 2% della propria retribuzione a carico dell'azienda. Quindi un 2% è puramente volontario.
    -
    Ciò premesso si fa presente che nelle procedure di liquidazione controllata , una volta aperta la procedura con la sentenza emessa dal Tribunale, viene ordinato ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. e) la consegna e rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e quindi lo spossessamento dei ben del sovraindebitato.
    Quindi tra i beni dell'attivo ci sono il TFR dell'azienda al 31.12.2015 che forma oggetto di rivalutazione e il fondo Laborfonds alimentato come esposto precedentemente.
    Si chiede se in linea generale il TFR ed il Laborfonds alla data di ammissione alla procedura di liquidazione possono essere acquisiti dal liquidatore o se possono sussistere elementi che ne possano pregiudicare l'acquisizione. Ovviamente se dovessero emergere vincoli di altro genere gli stessi formeranno oggetto di valutazione da parte dello stesso liquidatore.
    Certo di un cortese cenno di riscontro in merito a quanto precede, invio i miei più cordiali saluti.
    Dott. Enrico Caprio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/03/2023 20:00

      RE: procedura liquidazione controllata

      Posto che non si sta parlando di TFR già maturato e liquidabile per cessazione del rapporto di lavoro, ma del TFR che matura in corso del rapporto di lavoro, riteniamo di poter adeguarci a Cass. 25/07/2018, n.19708, per la quale "le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.".
      Infatti, precisa la Corte, pur nel più composito panorama normativo che prevede altresì la possibilità per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare, resta fermo il fatto che il trattamento di fine rapporto costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura già in costanza di rapporto di lavoro, sebbene la sua esigibilità sia subordinata al momento della cessazione del rapporto stesso. "Poichè, come attestato anche dall'art. 553 c.p.c., commi 1 e 2, i presupposti per l'assoggettabilità di un credito a pignoramento sono solamente la certezza del credito e la sua liquidità (o liquidabilità in base a parametri oggettivi), ma non la sua esigibilità, nulla osta alla pignorabilità del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l'ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento" posto che il terzo pignorato può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni che poteva opporre al proprio creditore originario (ossia al debitore esecutato), ivi inclusa la non esigibilità delle somme.
      Orbene, posto che a norma dell'art. 268, co. 4, lett. a), ccii non sono compresi nella liquidazione "i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 cpc.", se ne deve dedurre che nel suo caso il credito del sovraindebitato per TFR è pignorabile 8seppur nei limiti di un quinto) e quindi astrattamente rientrabile tra i beni liquidabili, ma il liquidatore non può pretenderne il pagamento in quanto inesigibile.
      Di conseguenza, seguendo questo indirizzo, solo se il rapporto di lavoro cessa in corso di procedura, questa può acquisire il TFR, nei limiti che la giurisprudenza ha indicato nell'interpretazione dell'art. 46 l. fall.. Ossia, in caso di fallimento dell'avente diritto, il TFR è assoggettabile allo speciale regime previsto dall'art. 46 della legge fall., che, in deroga alla generale regola della indisponibilità del patrimonio del fallito posta dall'art. art. 44 della legge fall., esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme spettanti al fallito stesso a titolo di stipendio, pensione o salario- e tra queste voci va inserito anche il TFR per la sua connotazione retributiva, sia pure sotto forma di "risparmio forzoso"- così come determinate con decreto del giudice delegato (Cass. 30 luglio 2009 n. 17751; Cass. 20 marzo 1999, n. 2591; Cass. 25/07/1986, n.4758). Peraltro, poiché di regola ciò che rileva sono le esigenze attuali di mantenimento, laddove tali esigenze siano già "coperte" da altri emolumenti percepiti a titolo di stipendio o pensione può essere disposta anche la totale acquisizione del trattamento di fine rapporto all'attivo fallimentare (cfr. Cass. 17751/09), e solo in caso di mancanza di tali emolumenti il fallito può ottenere una sorta di capitalizzazione mensile della parte del TFR necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia durante la procedura fallimentare (in altre parole, in questo caso, il curatore fallimentare, una volta acquisito integralmente il trattamento di fine rapporto, dovrà utilizzarlo almeno in parte per erogare al fallito quanto necessario per il predetto mantenimento, nella misura e con la periodicità stabiliti dal giudice delegato con il decreto di cui all'art. 46, co. 2, l.f.).
      Zucchetti SG srl
    • Natascia Alesiani

      MILANO
      22/05/2023 17:34

      RE: procedura liquidazione controllata

      Buonasera a tutti,
      mi ricollego al quesito del dott. Caprio, trovandomi in una situazione analoga per una procedura di liquidazione controllata del patrimonio.
      Appurata, pertanto, l'inesigibilità della quota di TFR versata ai fondi di previdenza complementare in caso di continuità del rapporto di lavoro, sono a chiedere se la quota volontariamente versata ai suddetti fondi (in parte a carico del lavoratore e in parte a carico dell'azienda) sia invece liberamente e interamente riscattabile dal liquidatore, o direttamente dal debitore.
      Oppure se anche tali somme debbano sottostare ai medesimi vincoli previsti per il TFR, con conseguenti limitazioni per le richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'art. 11 D.L. 252/2005.
      Ringrazio per il cortese riscontro.
      Cordiali saluti
      Dott.ssa Natascia Alesiani
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/05/2023 09:59

        RE: RE: procedura liquidazione controllata

        Il diritto di riscatto integrale compete agli iscritti ad un fondo pensione e scatta automaticamente (per tutti i Fondi) in caso di perdita di lavoro, sia per dimissioni, che per licenziamento o decesso del titolare, nonché in caso di invalidità permanente che vede ridursi la capacità di lavoro a meno di un terzo.
        E' possibile anche un riscatto parziale del 50% della posizione individuale pensionistica maturata nel caso il detentore del fondo pensione sia disoccupato per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi, oppure nel caso di discontinuità lavorativa legata a procedure di mobilità come la cassa integrazione, guadagni sia ordinaria sia straordinaria di almeno 12 mesi.
        La scelta della strada da seguire deve essere attentamente vagliata in quanto varia la tassabilità in modo considtente.
        La somma riscattata entra nel patrimonio personale del debitore ed è, come detto nella risposta che precede assoggettata allo speciale regime di cui all'art. 46 l. fall. , che trova corrispondenza e nella lett. b) del comma quarto dell'art. 268, quanto alla liquidazione del patrimonio.
        Zucchetti SG srl