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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione del patrimonio ex L. 3 2012
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Alfredo Barbaranelli
Roma17/02/2026 15:25Liquidazione del patrimonio ex L. 3 2012
a chi va inoltrato il Rendiconto della gestione ai fini della chiusura procedura di Liquidazione del patrimonio L.3/2012?
Va inoltrato al Giudice, oppure prima serve un passaggio presso i creditori. Nel mio caso è stato onorato un solo creditore privilegiato, l'Ag.della Riscossione.
Quindi va inoltrato a tutti i creditori che hanno partecipato al concorso, anche quelli esclusi dal riparto?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/02/2026 12:48RE: Liquidazione del patrimonio ex L. 3 2012
A nostro avviso il rendiconto va comunicato a tutti i creditori. Ricaviamo questo convincimento dalla considerazione per cui anche i creditori che non partecipano al riparto per insufficienza dell'attivo potrebbero contestare il conto della gestione e dedurre, ad esempio, che sono stati commessi errori in difetto dei quali vi sarebbero state disponibilità liquide che avrebbero consentito loro di concorrere nella distribuzione del ricavato. Un'indicazione normativa in tal senso si ricava dall'art. 231 c.c.i.i., il quale in tema di liquidazione giudiziale prescrive che il conto della gestione vada comunicato a tutti i creditori. Chiaramente, si tratterà di fare riferimento ai soli creditori che abbiano inoltrato domanda di insinuazione al passivo e che siano stati ammessi al passivo della procedura. -
Alfredo Barbaranelli
Roma20/02/2026 14:46RE: RE: Liquidazione del patrimonio ex L. 3 2012
Scusate ma non sono d'accordo.
L'articolo 231 del ccii fa parte del Titolo V del Codice il cui Capo 1 reca le norme per la Liquidazione di: Imprenditori individuali e società, che nulla avrebbe a che vedere con la Liquidazione controllata del sovraindebitato.
D'accordo che la Liquidazione controllata è figlia di quella maggiore, ma, trattare allo stesso modo i due istituti mi sembra fuori luogo. E' vero che laddove le norme sulla Liquidazione del sovrindebitato sono carenti l'interpretazione è quella di attingere alle norme che regolano casi simili nella Liquidazione giudiziale, però porre sullo stesso piano le due procedure è troppo azzardato. Nel mio caso si tratta di un unico debitore sovrindebitato che chiede alla Nostra Società di essere rimesso in condizioni di potersi riappropriare della propria condizione di cittadino probo. Il codice della crisi, nel punto in cui introduce l'argomento della Liquidazione giudiziale non lo fà verso le persone ma verso "Imprese individuali e società", dove la procedura è molto più complessa e soggiace a regole ben diverse da quelle della Liquidazione del sovrindebitato. In più, nel mio caso, siamo ancora sotto la Legge 3/2012 che nulla aveva previsto in questo caso, in quanto il fine principale era andare veloci. Se rimetto in gioco tutti i creditori che non hanno preso nulla ed oggi sono silenti, dandogli la possibilità di obiettare alla chiusura della procedura, a mio giudizio commetto due errori: rallento ancora la procedura che, invece di chiudersi in 4 anni si chiuderà, in caso di opposizione, chissà quando e rimetto in gioco tutti i creditori che hanno già avuto 4 anni di tempo per opporsi agli atti della liquidazione e non lo hanno fatto. Per ora ho rimesso il giudizio al Giudice, dato anche che non vi è riparto finale e dato che il piano della liquidazione prevedeva di versare all'unico creditore privilegiato una somma di denaro in 4 anni.-
Zucchetti Software Giuridico srl
23/02/2026 15:35RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio ex L. 3 2012
Le osservazioni formulate sono condivisibili ma, ciononostante, riteniamo di mantenere ferma la soluzione che abbiamo offerto nella precedente risposta.
Invero, l'omessa instaurazione del contraddittorio con i creditori nel procedimento di approvazione del rendiconto è potenzialmente suscettibile di ledere le ragioni dei creditori la cui domanda di ammissione al passivo sia stata accolta (in tutto o in parte) poiché i risultati del conto della gestione sono suscettibili di incidere sul riparto.
Inoltre, un rendiconto approvato in difetto di contraddittorio non si stabilizzerebbe mai, poiché fino alla chiusura della procedura i creditori potrebbero teoricamente insorgere.
E' dunque corretto, a nostro avviso, inviare il conto della gestione ai creditori, magari assegnando loro un termine per formulare osservazioni.
Siamo curiosi di conoscere quali determinazioni assumerà il giudice.
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