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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
ristrutturazione debito consumatore e alternativa liquidatoria
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Pietro Oneto
CHIAVARI (GE)16/05/2024 12:27ristrutturazione debito consumatore e alternativa liquidatoria
Buongiorno,
l'articolo 70 c 9 indica che deve essere valutata la convenienza della ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria. Nel caso in cui i debiti fossero inferiori ad euro 50.000 l'indebitato non potrebbe accedere alla liquidazione controllata. E' possibile quindi non effettuare tale verifica se i debiti sono inferiori ad euro 50.000?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/05/2024 18:45RE: ristrutturazione debito consumatore e alternativa liquidatoria
La previsione di cui al comma 9 dell'art. 70 è espressione di un principio generale che si ritrova in tutte le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, per il quale in caso di contestazione della convenienza del piano da parte di un creditore, il giudice può egualmente omologare il piano se il credito del contestatore viene soddisfatto nell'esecuzione del piano in misura non inferiore nell'alternativa liquidatoria, giacchè se quel creditore in caso di liquidazione sarebbe soddisfatto in misura uguale vuol dire che il piano è conveniente.
Tanto premesso, l'alternativa liquidatoria al piano del consumatore è la liquidazione controllata, che non ha un limita di indebitamento per l'ammissione. L'esistenza di debiti scaduti non inferiore a euro 50.000 è condizione richiesta soltanto per l'apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditor, giusto il disposto dell'art. 268, comma 2, e non se l'istanza è presentata dal debitore stesso, come prevede il comma 1 dello stesso artico.
Riteniamo pertanto che la valutazione di cuoi al comma 9 dell'art. 70 debba essere fatta in ogni caso, ricorrendone le condizioni richieste dalla norma.
Zucchetti SG srl-
Alessandro Carboni
Grottammare (AP)09/06/2026 18:50RE: RE: ristrutturazione debito consumatore e alternativa liquidatoria
Buonasera, ma l'art 70 c.9 è stato abrogato? la valutazione di convenienza non bisogna più farla?
CONFRONTO: Sono stato nominato Gestore della crisi in una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.
Il debitore è proprietario di un immobile gravato da mutuo ipotecario ING Bank, insoluto dal 2023, con atto di precetto già notificato. L'indebitamento riguarda sostanzialmente solo tale finanziamento: la rata, inizialmente sostenibile per circa euro 350 mensili, è aumentata sino a circa euro 550 per effetto del tasso variabile e dell'aumento dei tassi.
Il debitore, lavoratore dipendente, vorrebbe accedere alla procedura mantenendo l'immobile e versando euro 350 mensili, da destinare alla banca tramite il piano.
Si chiede se tale soluzione sia ammissibile, considerato che il piano sembrerebbe tradursi in una rinegoziazione coattiva del mutuo, senza finanza esterna né ulteriori attivi da offrire ai creditori.
In particolare, si chiede se sia possibile prevedere una falcidia o rimodulazione del credito ipotecario consentendo al debitore di conservare l'immobile, oppure se, ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII e del giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, il creditore ipotecario debba comunque ricevere un trattamento non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione dell'immobile gravato da ipoteca.
A mio avviso, in assenza di risorse ulteriori e ove il pagamento proposto non sia almeno equivalente al valore di realizzo del bene, il piano rischia di non essere omologabile.-
Zucchetti Software Giuridico srl
12/06/2026 21:13RE: RE: RE: ristrutturazione debito consumatore e alternativa liquidatoria
A nostro avviso non è detto che la soluzione sia praticabile.
L'art. 67 comma 4 subordina la falcidia dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca alla condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
In alternativa alla falcidia è possibile prevedere una moratoria, che però non può protrarsi oltre i due anni.
Nel caso di specie, a nostro avviso le soluzioni predicabili sono dunque 2: o si ipotizza una moratoria, che però non può andare oltre i due anni, o si procede alla falcidia, ma a condizione che l'OCC attesti che in caso di liquidazione il creditore ipotecario riceverebbe un importo non superiore alla somma che, per effetto della falcidia, si propone di riconoscere.
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