Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Piano del consumatore con immobile ipotecato: falcidia del mutuo e giudizio di convenienza

  • Alessandro Carboni

    Grottammare (AP)
    09/06/2026 18:51

    Piano del consumatore con immobile ipotecato: falcidia del mutuo e giudizio di convenienza

    Buonasera,
    sono stato nominato Gestore della crisi in una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.
    Il debitore è proprietario di un immobile gravato da mutuo ipotecario ING Bank, insoluto dal 2023, con atto di precetto già notificato. L'indebitamento riguarda sostanzialmente solo tale finanziamento: la rata, inizialmente sostenibile per circa euro 350 mensili, è aumentata sino a circa euro 550 per effetto del tasso variabile e dell'aumento dei tassi.
    Il debitore, lavoratore dipendente, vorrebbe accedere alla procedura mantenendo l'immobile e versando euro 350 mensili, da destinare alla banca tramite il piano.

    Si chiede se tale soluzione sia ammissibile, considerato che il piano sembrerebbe tradursi in una rinegoziazione coattiva del mutuo, senza finanza esterna né ulteriori attivi da offrire ai creditori.
    In particolare, si chiede se sia possibile prevedere una falcidia o rimodulazione del credito ipotecario consentendo al debitore di conservare l'immobile, oppure se, ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII e del giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, il creditore ipotecario debba comunque ricevere un trattamento non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione dell'immobile gravato da ipoteca.

    A mio avviso, in assenza di risorse ulteriori e ove il pagamento proposto non sia almeno equivalente al valore di realizzo del bene, il piano rischia di non essere omologabile.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/06/2026 19:50

      RE: Piano del consumatore con immobile ipotecato: falcidia del mutuo e giudizio di convenienza

      Riportiamo qui, a beneficio di tutti, la risposta che abbiamo dato ad identica domanda in altra parte del forum.

      A nostro avviso non è detto che la soluzione sia praticabile.
      L'art. 67 comma 4 subordina la falcidia dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca alla condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
      In alternativa alla falcidia è possibile prevedere una moratoria, che però non può protrarsi oltre i due anni.
      Nel caso di specie, a nostro avviso le soluzioni predicabili sono dunque 2: o si ipotizza una moratoria, che però non può andare oltre i due anni, o si procede alla falcidia, ma a condizione che l'OCC attesti che in caso di liquidazione il creditore ipotecario riceverebbe un importo non superiore alla somma che, per effetto della falcidia, si propone di riconoscere.