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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Procedimento civile conclusosi a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, non comunicato dal debitore, con ...
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Claudia Gabrielli
San Benedetto del Tronto (AP)05/06/2026 18:14Procedimento civile conclusosi a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, non comunicato dal debitore, con ipoteca giudiziale trascritta prima della trascrizione sent. Liquidazione
Buonasera,
sono liquidatrice in una procedura di liquidazione controllata dichiarata aperta con Sentenza pubblicata a Novembre 2025.
A gennaio venivo contattata da un avvocato, il quale mi comunicava che a fine dicembre 2025 era stata emessa Sentenza di condanna al pagamento di oltre Euro 100.000 nei confronti del Debitore. Sulla base di questa Sentenza i creditori iscrivevano ipoteca su un immobile intestato al Debitore, il giorno successivo veniva trascritta sul medesimo immobile la sentenza di apertura della liquidazione controllata.
Successivamente i creditori mi contattavano mettendomi a conoscenza del procedimento e della successiva sentenza emessa (di cui ero completamente all'oscuro), depositando ricorso per domanda di restituzione e in subordine domanda di ammissione al passivo ex art. 201 CCII.
Fermo restando che, non essendosi interrotto il procedimento civile pendente al momento dell'apertura della procedura di liquidazione, la sentenza emessa (anche sulla base di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità) non risulta opponibile alla massa creditoria, mi chiedo se:
- al fine di procedere con la vendita dell'unità immobiliare di proprietà del debitore debba prima chiedere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita dai creditori sulla base della sentenza inopponibile alla procedura;
- non vi è alcuna possibilità per i creditori destinatari della Sentenza di soddisfarsi sul Debitore, se non al termine della procedura di liquidazione controllata, con quello che eventualmente residuerà.-
Zucchetti Software Giuridico srl
08/06/2026 10:21RE: Procedimento civile conclusosi a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, non comunicato dal debitore, con ipoteca giudiziale trascritta prima della trascrizione sent. Liquidazione
A nostro avviso occorre partire dalla lettura degli artt. 142 e 143, cui l'art. 270 comma 5 rinvia.
La prima norma dispone che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (e quindi anche della liquidazione controllata) priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.
Conseguentemente, l'art. 143 prevede che nelle controversie, anche in corso, (la locuzione "anche in corso" indirettamente afferma che la legittimazione del liquidatore vale anche per i processi da intraprendere) relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (e controllata) sta in giudizio il curatore (e quindi il liquidatore), tanto è vero che, prosegue il comma 3 l'apertura della procedura determina l'interruzione del processo, ove già pendente.
In coerenza con queste disposizioni, l'art. 274 aggiunge che è il liquidatore ad esercitare, o proseguire, autorizzato dal giudice delegato ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
Le conseguenze della perdita della legittimazione processuale del debitore sono state chiarite a più riprese dalla giurisprudenza formatasi in tema di fallimento (valevole anche in materia di liquidazione controllata) dove si è affermato che la sentenza pronunciata senza la partecipazione del curatore è inopponibile alla massa (ex multis, Cass. Sez. 1, 15/01/1985, n. 62).
Così riassunta la cornice normativa di riferimento, è evidente che nel caso di specie la sentenza è inopponibile alla massa.
Ciò tuttavia non esclude ex se che i creditori possano insinuarsi al passivo, nel senso che, esclusa la valenza della sentenza, costoro potranno sempre insinuarsi al passivo e tentare di dimostrare (evidentemente con mezzi diversi dalla sentenza) il credito che quella medesima sentenza ha accertato.
Facciamo un esempio: se il debitore aveva stipulato un contratto per iscritto ed è rimasto inadempiente il creditore può certamente agire in giudizio (per esempio con un ricorso per decreto ingiuntivo) al fine di ottenere una pronuncia di condanna del debitore al pagamento di quanto previsto dal contratto, ma potrà altresì insinuarsi al passivo dimostrando il suo credito attraverso la produzione del contratto.
Traslando questi approdi al caso di specie, ferma l'inopponibilità della sentenza (e dell'ipoteca iscritta in forza della medesima) il liquidatore potrebbe valutare la fondatezza della pretesa e concludere con il creditore un accordo transattivo, così evitando di doversi costituire in un eventuale giudizio intentato dal creditore contro la procedura. In questi casi, peraltro, occorrerà svolgere delle valutazioni sul piano della valenza pratica delle diverse opzioni praticabili.
Se ad esempio il credito di cui si discute è chirografario ed il liquidatore si rende conto del fatto che non vi sarà attivo sufficiente a soddisfare questa categoria di creditori, la procedura non ha un serio interesse a contestare la pretesa.
Infine, quanto alla cancellazione dell'ipoteca, ad essa si provvederà in occasione della vendita, così come avviene nella liquidazione giudiziale e nell'esecuzione individuale.
Invero, l'art. 275 comma 2 prescrive che "Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili"; ne consegue che si applicherà anche l'art. 217, comma 2, a mente del quale il giudice delegato, compiuta la vendita, ordina la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
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