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PAGAMENTO IMPOSTE

  • Sabrina Maccio'

    SAVONA
    10/07/2026 19:19

    PAGAMENTO IMPOSTE

    Buongiorno sono stata nominata liquidatrice in una procedura di liquidazione controllata aperta ad aprile 2026 nei confronti di un imprenditore individuale. Non sono ancora scaduti i termini per la redazione del progetto di stato passivo e per ora nè Agenzia Entrate, nè INPS sono intervenuti. Ora il Debitore mi chiede se deve procedereal pagamento delle imposte e tasse relative all'anno di imposta 2025 nonchè all'anticipo relativo al 2026.
    Secondo me l'anticipo 2026 andrebbe pagato, mentre ho dei dubbi su quanto dovrebbe pagare per l'anno di imposta 2025.
    Ringraziando come sempre per l'attenzione prestata, porgo cordiali saluti.
    Sabrina Maccio'
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/07/2026 09:27

      RE: PAGAMENTO IMPOSTE

      I dubbi relativi alle imposte relative al 2025 sono più che legittimi.
      Infatti, come abbiamo avuto modo di precisare in altre occasioni, gli enti impositori dovranno insinuarsi al passivo (indipendentemente dal momento della liquidazione dell'imposta), posto che l'obbligazione tributaria è sorta quando il debitore era ancora in bonis. Venendo all'acconto 2026, il discorso è più articolato, e a questo proposito è utile partire dall'analisi degli effetti patrimoniali dell'apertura della liquidazione controllata.
      In primo luogo, va considerato l'art. 270, comma 5 c.c.i.i., il quale contiene un esplicito rinvio all'art. 142 c.c.i.i.. Tale disposizione prevede che l'apertura della procedura "priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale", aggiungendo che "Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Va ancora ricordato che a mente dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
      i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
      i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
      i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
      le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
      La combinata lettura di queste disposizioni consente a nostro avviso di affermare che i redditi prodotti dal debitore sono sottratti alla procedura nella misura stabilita dal giudice. Per quell'importo la procedura non dovrà farsi carico di sostenere le relative spese (e quindi delle imposte), non trattandosi di spese funzionali alla produzione di attivo.
      Viceversa, in relazione alle imposte riferibili al reddito acquisito alla procedura l'Agenzia delle entrate potrà chiederne il pagamento in prededuzione, a norma dell'art. 6 c.c.i.i., in quanto costi della produzione di quel reddito. La norma infatti prevede che "sono prededucibili i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento".
      La stessa idea è stata ad esempio affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento all'IMU relativa ad un bene acquisito alla procedura, a proposito della quale i giudici di legittimità hanno affermato che le spese relative all'IMU sono prededucibili in quanto costituiscono "spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall'acquisizione del bene medesimo all'attivo" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18882).
      Dunque, l'acconto IRPEF 2026 dovrà essere versato dalla procedura se e nella percentuale in cui il reddito che genererà quella imposta (e cioè il reddito 2026) sarà acquisito alla procedura.