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vendita senza incanto -procura

  • Claudia Cecco

    Ravenna
    21/07/2020 09:12

    vendita senza incanto -procura

    Nella vendita immobiliare senza incanto ( art.571 cpc), nel caso in cui un offerente sia impossibilitato a partecipare personalmente nel giorno fissato per la vendita, può partecipare con procura notarile conferita ad un familiare oppure è
    obbligatorio farsi rappresentare da un legale?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/07/2020 19:28

      RE: vendita senza incanto -procura

      Cass. 05/05/2016, n.8951, premesso che ai sensi dell'art. 571 c.p.c. l'offerta per l'acquisto deve essere proposta personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579, u.c. , ha statuito che la norma prevede due categorie di soggetti che possono proporre l'offerta nella vendita senza incanto, con la precisazione che il termine procuratore legale deve intendersi sostituito con quello di avvocato ed ha addirittura affermato essere al limite della temerarietà, la tesi della difesa secondo cui "il procuratore legale, cui fa riferimento la norma, sia un soggetto munito di procura. In sostanza si vorrebbe assimilare l'espressione "procuratore legale" a quella di procuratore "non falsus"; il che esprime un concetto platealmente privo di fondamento". Infine la Corte ha chiarito che, invece, nella vendita con incanto il legislatore, pur individuando tre categorie di soggetti legittimati a partecipare all'incanto, ha evidentemente reputato come eccezionale la partecipazione di mandatario munito di procura speciale, consentendo ai sensi dell'art. 579 c.p.c. al solo avvocato di fare offerte per persona da nominare ed ha giustificato il diverso sistema tra i due tipi di vendita con le differenze strutturali tra esse esistenti.
      Sinceramente, a noi sembra eccessiva l'aggettivazione usata dalla Corte e non del tutto peregrina la tesi rigettata, ma questo precedente non lascia vie di uscita.
      Zucchetti SG srl