Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

revoca dell'accordo di composizione della crisi.

  • MARCO PAUTASSI

    SAVIGLIANO (CN)
    25/05/2020 10:31

    revoca dell'accordo di composizione della crisi.

    Buongiorno,
    ai sensi dell'art. 11 comma 5 l'accordo decade se il debitore non esegue integralmente entro novanta giorni dalle scadenze previste.
    Tanto precisato chiedo se il debitore il cui piano stabiliva un pagamento rateale nel piano con scadenza il 31/12/2019, visto il d.l n. 18 del 17/06/2018 e dl n.23 dell'8/04/2020 sia ancora in tempo ad affettuare il pagamento ovvero debba presentare istanza per la sospensione del piano con relativa motivazione e prolungamento dei tempi.
    Ringrazio e invio cordiali saluti.
    M.PAUTASSI
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/05/2020 18:32

      RE: revoca dell'accordo di composizione della crisi.

      A nostro avviso il termine per l'adempimento è scaduto, con conseguente applicazione del comma quito dell'art. 11 e dell'art. 14 bis l. n. 3 del 2012.
      Invero il d.l. 17/03/2020, n.18 non prevede la espressa sospensione degli obblighi di adempimento di procedure concorsuali, ma nel comma secondo dell'art. 83 prevede che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (poi prorogato all'11 magio) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali". In tale dizione è difficile comprendere gli atti di accordi, siano essi concordatari,o di ristrutturazione e di accordi di sovraindebitamento, riguardanto la norma gli atti all'interno dei processi, come si desume anche dal prosieguo della norma lì dove chiarisce che "si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".
      Il successivo d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 ha interessato il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ma tralascia inspiegabilmente di regolare l'impatto dell'epidemia e del blocco dell'economia sui sovraindebitamenti (oltre che sui concordati fallimentari).
      Zucchetti SG srl